Rapporti di lavoro Determinazione del fringe auto: veicoli immatricolati dopo il 1° luglio 2020 (ma prima del 2025) e assegnati ad uso promiscuo nei primi mesi del 2025
Un’azienda (ad esempio una S.r.l.) ha acquistato un’autovettura nel 2024 (immatricolata dopo il 1° luglio 2020, ad esempio nel 2024).L’auto non viene assegnata per tutto il 2024.Successivamente, nel maggio 2025, l’autovettura viene assegnata al dipendente Pinco per uso promiscuo (con contratto e consegna effettuati a maggio 2025).Come deve essere valorizzata l’auto ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente?Si applica il valore forfettario previsto dall’art. 51, comma 4, lettera a), del TUIR oppure il valore normale di cui all’art. 9 del TUIR?Nel caso in cui si applichi il criterio forfettario/convenzionale di cui all’art. 51, comma 4, lettera a), del TUIR, quale percentuale deve essere utilizzata sui 15.000 km convenzionali e sul costo chilometrico da tabelle ACI: quella determinata in base al livello di emissione di CO₂ o quella basata sul tipo di alimentazione del veicolo?
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate 10/E/2025, emanata a seguito delle modifiche introdotte dal Dl 19/2025 (convertito nella Legge 60/2025), che interviene sulla Legge 207/2024 (art. 1, c. 48/48-bis), tratta il caso delle riassegnazioni, effettuate nel 2025, di autovetture immatricolate in precedenza e già assegnate a un diverso dipendente o amministratore.
La circolare distingue due situazioni:
1. Riassegnazioni entro il 30 giugno 2025: se la consegna dell’auto al nuovo dipendente e la firma della...