Contenzioso

Se si è raggiunta l’età pensionabile è legittimo subordinare la proroga del contratto al consenso del datore di lavoro

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di Giuseppe Bulgarini d'Elci

Una disposizione di legge nazionale che subordina al consenso del datore di lavoro il differimento della data di cessazione dell'attività per raggiungimento dell'età prevista dalla legge per la pensione di vecchiaia non è in contrasto con il diritto comunitario.
Secondo la Corte di giustizia Ue (sentenza C-46/17 depositata ieri) non è in contrasto né con l'accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, né con la direttiva 2000/78/Ce sulla parità di trattamento in materia di occupazione la norma nazionale che consente alle parti di posticipare anche più volte, se vi è accordo tra le parti stesse, la data in cui il contratto di lavoro dovrà cessare. Questo nel contesto di un rapporto in cui il lavoratore ha diritto di cessare la prestazione per avere raggiunto i requisiti di età per la pensione di vecchiaia.


Il caso sottoposto alla Corte di giustizia era relativo a una disposizione del diritto tedesco per la quale lavoratore e datore di lavoro, mediante un accordo raggiunto in costanza di rapporto, possono rinviare (eventualmente anche a più riprese) la data di cessazione rispetto a quella che è maturata per raggiungimento dei requisiti dell'età normale di pensionamento. Il datore di lavoro, nel caso specifico, si rendeva disponibile a posticipare di un semestre la durata del rapporto di lavoro, ma non accoglieva l'ulteriore richiesta del lavoratore (docente di una scuola) di poter differire di un ulteriore semestre scolastico il contratto.


Il dipendente ricorreva in giudizio sul presupposto che il meccanismo previsto dalla normativa tedesca rientrava nella disciplina sui contratti a termine ed era contrario al diritto europeo. Il tribunale superiore del lavoro di Brema ha sospeso il procedimento e rinviato alla Corte di giustizia, chiedendo se le disposizioni del diritto tedesco, nella parte in cui non prevedono limiti alla libertà delle parti di differire la conclusione del rapporto di lavoro, siano conformi alla clausola 5 dell'accordo quadro, che mira a prevenire abusi rispetto all'utilizzo di una successione di contratti a termine, e agli articoli 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78/Ce per una supposta disparità di trattamento in ragione di età.
La Corte di giustizia dà responso negativo, osservando che non viene pregiudicato dalla disposizione tedesca il diritto del lavoratore di accedere al pensionamento di vecchiaia al raggiungimento dei requisiti di età, atteso che il differimento della data di cessazione del rapporto è rimessa alla concorde volontà delle parti.


La disposizione esaminata, piuttosto che pregiudicare il lavoratore per ragioni di età o introdurre una condizione di precarietà con riferimento alla prosecuzione del contratto di lavoro, si segnala in quanto realizza condizioni più favorevoli e vantaggiose per il dipendente, il quale, d'intesa con il datore, potrà decidere di proseguire la prestazione anche dopo la data di maturazione del pensionamento di vecchiaia.
Non si realizza, dunque, ad avviso della Corte, una potenziale fonte di abuso a danno dei lavoratori per il possibile differimento della data di accesso alla pensione in presenza di un accordo tra le parti, né una sistematica precarizzazione delle loro condizioni contrattuali.

La sentenza

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