Rapporti di lavoro

Crediti di lavoro, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto

di Antonella Iacopini

Per i crediti di lavoro che possono formare oggetto di diffida accertativa ex art. 12 D.Lgs. n. 124/2004, il termine di prescrizione quinquennale inizia a decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro. Questa l'indicazione fornita dall'INL al personale ispettivo, con la nota prot. n. 1959 del 30 settembre 2022, sulla scorta del nuovo orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022, è intervenuta per dirimere il contrasto giurisprudenziale concernente la prescrizione dei crediti maturati dai lavoratori nel corso del rapporto di lavoro.
Viene, dunque, in parte superata la nota INL prot. n. 595 del 23 gennaio 2020, secondo cui, in ragione di una generale incertezza giurisprudenziale, il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale andava riferito, più prudenzialmente, al primo giorno utile per far valere il diritto di credito, anche se in costanza di rapporto.
Il cambio di rotta da parte della Cassazione è stato determinato dall'evoluzione normativa in tema di licenziamento e tutele reali del lavoratore, che impatta sulla condizione di "sudditanza psicologica" in cui si trova il lavoratore, tale da indurlo a rinunciare ai propri diritti, almeno fino alla cessazione del rapporto di lavoro stesso. Infatti, la Suprema Corte, nella citata recente sentenza, ha stabilito che "il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro". In altre parole, le novità introdotte dalle norme richiamate nella sentenza - Legge n. 92/2012 e D.Lgs. n. 23/2015 sulle c.d. "tutele crescenti" - hanno comportato, per le ipotesi di licenziamento illegittimo, il passaggio da un'automatica applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria ad un'applicazione selettiva delle tutele e delle sanzioni applicabili. La tutela reintegratoria, per effetto degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 23/2015, ha acquisito ormai un carattere recessivo e residuale tale da determinare, inevitabilmente, un timore del dipendente nei confronti del datore di lavoro per la sorte del rapporto ove egli intenda far valere un proprio credito nel corso dello stesso.
Ne consegue che, qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali - certi, liquidi ed esigibili - in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo potrà adottare la diffida accertativa per crediti patrimoniali da lavoro in relazione agli importi risultanti dagli accertamenti, il cui termine quinquennale di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro. In altre parole, il datore di lavoro, dopo la cessazione del rapporto, potrà essere destinatario dell'atto di diffida accertativa avente ad oggetto crediti retributivi maturati nel corso del rapporto di lavoro risalenti anche a più di cinque anni prima rispetto alla data di fine rapporto, in quanto non prescritti. Fanno eccezione i crediti da lavoro maturati nell'ambito di rapporti di pubblico impiego, per i quali i cinque anni iniziano a decorrere in costanza di rapporto, dal momento in cui il diritto stesso può esser fatto valere, attesa la diversa disciplina normativa che ne assicura la stabilità e la garanzia di rimedi giurisdizionali avverso la loro – eventuale ed illegittima – risoluzione, in modo da escludere che il "timore" del licenziamento possa indurre il lavoratore a rinunziare ai propri diritti. Tuttavia, per i crediti di lavoro vantati dai lavoratori nei confronti della Pubblica Amministrazione il personale ispettivo dovrà tener conto delle indicazioni già fornite con la nota n. 62 del 14 gennaio 2021.

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