Alle dipendenti un mese di congedo parentale con importo maggiorato
In base alla legge di Bilancio 2023, l’indennità passerà dal 30 all’80% della retribuzione
Entro il sesto anno di vita del figlio le lavoratrici dipendenti potranno fruire di un mese di congedo parentale retribuito all’80% in luogo del 30%, a condizione che il periodo di congedo obbligatorio di maternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022.
Il disegno di legge di Bilancio 2023 interviene nuovamente sull’articolo 34 del decreto legislativo 151/2001, di recente modificato dal Dlgs 105/2022 che ha aumentato il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti, portandolo da sei mesi a nove mesi totali.
Secondo il testo attuale dell’articolo 34, per i periodi di congedo parentale fruiti entro il dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30% della retribuzione. Inoltre, i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta sempre un’indennità pari al 30% della retribuzione.
Con l’articolo 64 del Ddl di Bilancio si modifica quanto sopra e si prevede, per la sola lavoratrice madre , l’incremento dal 30 all’80% dell’indennità di un mese di congedo da fruire entro il sesto anno di vita del bambino.
Il Dlgs 105/2022 ha migliorato la tutela della maternità e della paternità, aumentando da sei mesi a nove mesi totali il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati spettanti ai lavoratori dipendenti e ampliando l’arco temporale in cui è possibile fruire del congedo parentale indennizzato, portandolo dai 6 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) agli attuali 12 anni.
Anche gli ulteriori periodi di congedo parentale indennizzabile del genitore con un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria sono fruibili entro i 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Partendo da quanto già stabilito dall’articolo 32 del Dlgs 151/2001, attualmente la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento e il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Il mese di congedo indennizzato all’80% in luogo del 30% previsto dall’attuale testo del disegno di legge di Bilancio 2023 va a beneficio della sola lavoratrice madre ma non cambia, almeno sembra di capire dalla relazione di accompagnamento del provvedimento, il periodo totale di congedo di cui la lavoratrice può fruire in base all’articolo 32.