Appalti d’opera con reverse charge
Forte stretta fiscale sugli appalti d’opera, che vengono inclusi nel reverse charge: lo prevede l’articolo 4 del decreto legge approvato ieri con riserva dal Governo. L’inversione contabile in materia di Iva viene quindi estesa alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengano svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili (articoli 1655 e 2222 del Codice civile).
L’introduzione del reverse charge per tutte queste prestazioni d’opera è sottoposta al rilascio della autorizzazione di una misura di deroga da parte del Consiglio dell’Unione europea.
La norma aggiunge all’articolo 17 del Dpr 633/72, comma 6, la lettera “A-quinques” in cui vengono inserite le prestazioni d’opera, in aggiunta alle operazioni già preesistenti quali le prestazioni di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento degli edifici, oltre ai subappalti in edilizia, per i quali l’inversione contabile era già in vigore.
Ne consegue che le prestazioni d’opera soggette a Iva verranno fatturate dalle imprese senza l’applicazione dell’Iva e di conseguenza il committente integrerà la fattura dell’imposta secondo l’aliquota prevista per la prestazione, imputandola a debito e quindi portandola in detrazione se spettante. In presenza della fatturazione elettronica la procedura può essere svolta dal committente trasmettendo una fattura a se stesso tramite lo Sdi o con l’integrazione manuale della fattura ricevuta.
Il legislatore in questo modo vuole impedire il fenomeno della evasione mediante omesso versamento dell’Iva da parte delle società che effettuano le prestazioni d’opera nei confronti di imprese industriali o agricole. Affinchè si applichi il reverse charge è necessario che il prestatore non abbia beni strumentali propri, ma utilizzi quelli del committente o quelli riconducibili al committente in qualunque forma; tale situazione si verifica quando il committente fornisce, mediante contratto di comodato o di affitto di ramo di azienda, le strutture necessarie per l’opera. Il reverse charge si applicherà anche nei rapporti tra i consorziati prestatori e consorzio committente.
La formulazione della norma secondo cui il prestatore deve essere privo di beni strumentali propri, creerà dubbi interpretativi come nel caso delle imprese che svolgono i servizi di macellazione (ipotesi citata, ad esempio, nella relazione tecnica), per i quali i prestatori d’opera si portano coltelli e attrezzatura. In base al dato letterale in questo caso non si applicherebbe il reverse charge.
In questi ultimi anni i contratti d’appalto d’opera con il solo apporto di lavoro venivano contestati dalla Amministrazione finanziaria e riqualificati come contratti di appalto “non genuini” essendo considerati rapporti di somministrazione di manodopera, non soggetti a Iva, negando quindi la detrazione alle imprese committenti. Paradossalmente l’introduzione della nuova norma è di aiuto alle imprese in contenzioso in quanto, introducendo il reverse charge, il legislatore conferma che un appalto d’opera senza l’utilizzo di beni strumentali rientra nel campo di applicazione dell’Iva.
La norma prevede, infine, che l’inversione contabile non si applica per le operazioni effettuate nei confronti della Pa e altri enti e società soggette al regime dello split payment, nonché alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Dlgs 276/2003.