La Cassazione ribadisce che, durante le pause dalla guida, l'autista non può svolgere alcuna altra mansione ricompresa nell'orario di lavoro
Massima
LA MASSIMAAutotrasporto – Orario id lavoro - Periodi di pausa dell'autista Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 22 ottobre 2024, n. 27324
Le interruzioni alla guida non risultano significative ai fini del calcolo della corretta alternanza tra tempo di guida e tempo di riposo, se questi non costituiscono un momento di effettiva sospensione dell'attività lavorativa, intendendosi tale non solo l'attività di guida, ma anche le altre mansioni incluse normativamente nell'orario di lavoro degli autotrasportatori.
Fra le disposizioni del Reg. (CE) n. 561/2006, quella sulle interruzioni dalla guida di cui all'art. 7 è forse quella di più immediata comprensione, anche fra i non addetti ai lavori, in quanto la regola dei 45 minuti di pausa dopo 4 ore e mezza di guida continuativa, è direttamente ricollegabile alla finalità di salvaguardare il livello di attenzione del conducente, riducendo così alla fonte una delle possibili cause di incidenti stradali.
Coerentemente con tale finalità, viene sancito il divieto...