La sentenza della Corte di Giustizia del 4 settembre 2025 nella causa C-203/24 chiarisce che, ai fini dell'applicazione della normativa UE sulla sicurezza sociale (Regolamenti n. 883/2004 e 987/2009), affinché l'attività lavorativa svolta nello Stato di residenza possa essere considerata "parte sostanziale" dell'attività del lavoratore impiegato in più Stati membri, è necessario che almeno il 25% dell'orario di lavoro e/o della retribuzione sia imputabile a quello Stato. La sentenza esclude che criteri ulteriori (indicatori "supplementari") possano compensare la mancanza di raggiungimento di tale soglia.
Il sistema europeo di coordinamento delle legislazioni in materia di sicurezza sociale si fonda sui Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, che contengono le norme che stabiliscono quale Stato membro sia competente in materia di sicurezza sociale per un lavoratore che esercita attività retribuita in più Stati membri. Il principio cardine è evitare conflitti di legislazioni e garantire che il lavoratore non resti privo di protezione sociale.
In particolare, l'articolo 13 del Reg. 883/2004 disciplina...


