ApprofondimentoContenzioso

Il criterio del 25 per cento dell'orario di lavoro nella sicurezza sociale Ue

di Camilla Fino

N. 37

Guida al Lavoro

La sentenza della Corte di Giustizia del 4 settembre 2025 nella causa C-203/24 chiarisce che, ai fini dell'applicazione della normativa UE sulla sicurezza sociale (Regolamenti n. 883/2004 e 987/2009), affinché l'attività lavorativa svolta nello Stato di residenza possa essere considerata "parte sostanziale" dell'attività del lavoratore impiegato in più Stati membri, è necessario che almeno il 25% dell'orario di lavoro e/o della retribuzione sia imputabile a quello Stato. La sentenza esclude che criteri ulteriori (indicatori "supplementari") possano compensare la mancanza di raggiungimento di tale soglia.

Massima

  • Rinvio pregiudiziale - Sicurezza sociale - Lavoratori migranti - Legislazione applicabile - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articolo 13, paragrafo 1 - Regolamento (CE) n. 987/2009 - Articolo 14, paragrafi 8 e 10 - Lavoratori che esercitano abitualmente un'attività subordinata in più Stati membri - Esercizio inferiore al 25% dell'attività nello Stato membro di residenza - Nozione di "parte sostanziale dell'attività" - Criteri di collegamento connessi all'orario di lavoro e/o alla retribuzione - Presa in considerazione di altre circostanze - Durata del periodo di valutazione - Potere discrezionale delle istituzioni competenti Corte di Giustizia dell’Unione europea, sezione 6, 4 settembre 2025, n. 203/24

    Per ritenere svolta una "parte sostanziale" dell'attività lavorativa nello Stato di residenza è indispensabile raggiungere la soglia minima del 25% dell'orario e/o della retribuzione. Al di sotto di tale limite non rilevano criteri ulteriori, come la residenza o la registrazione del datore o dell'imbarcazione.

Il sistema europeo di coordinamento delle legislazioni in materia di sicurezza sociale si fonda sui Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, che contengono le norme che stabiliscono quale Stato membro sia competente in materia di sicurezza sociale per un lavoratore che esercita attività retribuita in più Stati membri. Il principio cardine è evitare conflitti di legislazioni e garantire che il lavoratore non resti privo di protezione sociale.

In particolare, l'articolo 13 del Reg. 883/2004 disciplina...