Contenzioso

Il disconoscimento della conformità delle copie informatiche agli originali deve essere specifico

La Cassazione interviene sulle modalità di notifica degli atti impositivi e dei titoli stragiudiziali

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di Silvano Imbriaci

La Cassazione torna sul tema sempre attuale della notifica degli atti impositivi e dei titoli stragiudiziali incorporanti la richiesta di pagamento di contribuzione previdenziale, sia nella forma di cartelle di pagamento, sia come avvisi di addebito per le entrate Inps.

La questione affrontata nell’ordinanza 5094/2023 si presenta con una certa frequenza e consiste nella valutazione circa gli effetti della contestazione della conformità a originale degli atti che dimostrano l'avvenuta notifica a mezzo posta, prodotti in copia dall'ente. Sul punto occorre distinguere con nettezza due profili:
a) le modalità e gli effetti della contestazione della documentazione attestante l'avvenuta notifica;
b) la verifica del collegamento tra atto notificato e copia della ricevuta di questo.

Si tratta di due questioni che devono essere tenute distinte, anche se entrambe possono essere generate dalla stessa contestazione iniziale circa la mancanza degli originali della notificazione delle cartelle/avvisi.

L’ordinanza si sofferma soprattutto sul primo punto. La Cassazione ribadisce che la contestazione della produzione di copie deve in realtà tradursi nel disconoscimento della sottoscrizione in calce all'avviso di ricevimento ricevuto solo in copia, avuto riguardo al complesso della normativa codicistica che prevede:
- l'efficacia delle copie autentiche, se la loro conformità con l'originale non è espressamente disconosciuta (articolo 2719 del Codice civile);
- l'idoneità delle riproduzioni meccaniche a formare la piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se non ne è disconosciuta la conformità (articolo 2712 del Codice civile);
- la necessità per chi intende disconoscere la scrittura privata in un atto prodotto, di negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione (articolo 214 del Codice di procedura civile);
- la regola processuale per cui il disconoscimento deve intervenire nella prima udienza utile o nella prima risposta successiva alla produzione (articolo 215 del Codice di procedura civile);
- la piena prova conferita all'atto pubblico fino a querela di falso (articolo 2700 del Codice civile).

La giurisprudenza ha inoltre precisato che non vi è l'obbligo, per il concessionario, di produrre gli originali degli atti in suo possesso (Cassazione 20769/2021) e che l'avviso di ricevimento nella notifica a mezzo posta, in base all'articolo 4, comma 3, della legge 890/1982, costituisce atto dotato di pubblica fede (articolo 2700 del Codice civile).

Dunque, secondo l’ordinanza 5094/2023, il disconoscimento della conformità delle copie informatiche agli originali deve essere specifico e superare il vaglio delle verifiche indicate nel quadro normativo sopra delineato, in modo da poter consentire una valutazione degli effetti processuali derivanti dallo stesso disconoscimento. Se la contestazione è solo genericamente posta come semplice non conformità delle copie prodotte, tale circostanza non è sufficiente per negare l'esistenza delle notifiche mediante attivazione del procedimento di verificazione previsto dall’articolo 215 del Codice di procedura civile.

Quanto, invece, alla questione del collegamento tra atto notificato e attestazione di notifica prodotta, l’ordinanza 5519/2023 della sesta sezione civile evidenzia la peculiarità della notificazione cosiddetta semplificata utilizzata dall'Inps per gli atti stragiudiziali e quindi anche per l'avviso di addebito (si veda l’articolo 30 del Dl 78/2010). Del resto, lo stesso articolo 26 del Dpr 602/1973, per le notifiche delle cartelle di pagamento al contribuente, prevede, oltre all’ipotesi della notifica a mezzo degli ufficiali di riscossione, dei messi comunali e degli agenti della polizia municipale, la più frequente possibilità di adottare in via diretta l'invio di raccomandata a/r, con plico chiuso.

Per le entrate Inps, l'articolo 30, comma 4, del Dl 78/2010 prevede, quale modalità prioritaria per la notifica dell'avviso di addebito, la Pec certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge; in alternativa, previa eventuale convenzione, la notifica è effettuata attraverso l'opera dei messi comunali e degli agenti della polizia municipale, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, in applicazione delle norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati (in particolare, Dpr 655/1982 e Dm 1° ottobre 2008), in quanto le disposizioni della legge 890/1982 riguardano esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario in base all'articolo 149 del Codice di procedura civile.

Non vi è quindi necessità di redazione della relata di notifica o, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, di annotazione specifica sull'avviso di ricevimento della persona cui è consegnato il plico. L'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 del Codice civile, superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza propria colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cassazione 15315/2014 e 29642/2019, in specifico riferimento alla notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'ufficio finanziario).

Occorre poi precisare che la notifica con questa modalità si intende perfezionata alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente, senza necessità di redigere apposita relata di notifica; infatti procedendo la notifica da istanza del soggetto legittimato, la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto e il destinatario della medesima costituiscono oggetto di un'attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria prevista dall’articolo 2700 del Codice civile, anche nel caso in cui manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia non intellegibile (Cassazione 29022/2017 e 4275/2018).

In caso di mancata consegna per temporanea assenza del destinatario, le questioni sono più complesse, anche se si ritiene che la notificazione possa dirsi perfezionata decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'ufficio postale, secondo le forme semplificate previste dal regolamento postale ordinario, che non comprendono la comunicazione di avvenuta notifica (Cassazione 9990/2022).

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