Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione ribadisce l'obbligo di tempestiva comunicazione delle assenze per malattia, anche per l'ipotesi di effettiva sussistenza di quest'ultima: la regola iuris è tratta dai generali obblighi di correttezza e diligenza correlati all'espletamento della prestazione lavorativa. L'eventuale inadempimento comporta da un lato un pregiudizio organizzativo alla controparte datoriale ed evidenzia dall'altro una irreversibile lesione del vincolo fiduciario, in quanto idoneo a porre in dubbio la futura correttezza nell'adempimento della prestazione lavorativa
Massima
Lavoro (rapporto di) - Licenziamento – Disciplinare – Per assenza ingiustificata – Riparto dell'onere probatorioLavoro (rapporto di) - Licenziamento – Dovuto ad assenza del lavoratore per malattia non tempestivamente denunciata al datore di lavoro – Legittimità – Fondamento Cass., ordinanza 22 maggio 2025, n. 13747 – Pres. Leone – Rel. Amirante; ric.te T.A.; controric.te P. S.p.a.
In materia di licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata dal lavoro, il datore di lavoro che invochi la giusta causa costituita dall'assenza ingiustificata del lavoratore dal servizio può limitarsi a provare l'assenza nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possono giustificare l'assenza e in particolare la sua dipendenza da causa a lui non imputabile.
Rientra tra gli obblighi di correttezza e diligenza del prestatore di lavoro quello di comunicare tempestivamente al datore di lavoro eventuali impedimenti nel regolare espletamento della prestazione che determinino la necessità di assentarsi, sicché il mancato rispetto di tale obbligo può giustificare il licenziamento, posto che la mancata comunicazione dell'assenza dal lavoro, anche se in astratto dovuta a motivi legittimi, è idonea ad arrecare alla controparte datoriale un pregiudizio organizzativo, derivante dal legittimo affidamento in ordine alla supposta effettiva ripresa della prestazione lavorativa. Ne consegue che la protrazione dell'assenza ingiustificata per più giorni lavorativi consecutivi, valutata unitamente alla violazione degli obblighi di comunicazione al datore di lavoro previsti dalla contrattazione collettiva, determina una irreversibile lesione del vincolo fiduciario, non potendo il datore di lavoro fare affidamento sulla correttezza dei futuri adempimenti del lavoratore.
Finalmente una sentenza asciutta e persuasiva, che senza tanti panegirici e con lucida determinazione ci viene a dire: (a) che il lavoratore è tenuto ad avvertire delle sue assenze dal lavoro, anche nel caso di assenze legittime, come quelle dovute a malattia; (b) che un tal onere discende pacificamente dai generali obblighi di correttezza e diligenza nell'espletamento della prestazione lavorativa; (c) che una violazione in tal senso comporta evidentemente un ricasco sulle capacità organizzative ...
Correlati
Ccnl Tabacco (lavorazione)
di Studio Associato Paola Sanna e Luca Vichi