La Cassazione penale è tornata a pronunciarsi sulla questione relativa alla manomissione del dispositivo tachigrafico – questa volta da parte del conducente – ribadendo, per tale fattispecie, l'incriminabilità ai sensi dell'art. 437 del Codice Penale.
Il cronotachigrafo non costituisce soltanto uno strumento di rilevazione e monitoraggio dei tempi di guida, disponibilità, riposo, e di svolgimento di altre mansioni, ma rappresenta altresì un'apparecchiatura destinata a prevenire eventuali infortuni sul lavoro a carico dell'autista, prevenzione che si fonda anche sul rispetto delle norme europee in materia di periodi di impegno del conducente di autoveicoli soggetti ai Regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014. È questa, in estrema sintesi...


