La Cassazione penale è tornata a pronunciarsi sulla questione relativa alla manomissione del dispositivo tachigrafico – questa volta da parte del conducente – ribadendo, per tale fattispecie, l'incriminabilità ai sensi dell'art. 437 del Codice Penale.
Massima
Infortuni sul lavoro – Autotrasporto - Danneggiamento del cronotachigrafo - Art. 437: rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro - Applicabilità Cass. sez, I pen., 2 maggio 2025 n. 16471
Non sussiste rapporto di specialità tra la disposizione di cui all'art. 179 cod. strada – che punisce con una sanzione amministrativa colui che mette in circolazione un veicolo con cronotachigrafo manomesso – e quella di cui all'art. 437 cod. pen. – che sanziona l'omessa collocazione, la rimozione o il danneggiamento di apparecchiature destinate a prevenire infortuni sul lavoro – stante la diversità non solo dei beni giuridici tutelati – rispettivamente la sicurezza della circolazione stradale e la sicurezza dei lavoratori – ma anche strutturale tra le fattispecie, sotto l'aspetto oggettivo e soggettivo. Se il conducente, come nel caso di specie, oltre a manomettere il dispositivo, abbia circolato alla guida del veicolo, debba essere chiamato a rispondere di entrambi gli illeciti fra loro indipendenti, quello penale (art. 437 cod. pen.) e quello amministrativo (art. 179, comma 2, cod. strada).
Il cronotachigrafo non costituisce soltanto uno strumento di rilevazione e monitoraggio dei tempi di guida, disponibilità, riposo, e di svolgimento di altre mansioni, ma rappresenta altresì un'apparecchiatura destinata a prevenire eventuali infortuni sul lavoro a carico dell'autista, prevenzione che si fonda anche sul rispetto delle norme europee in materia di periodi di impegno del conducente di autoveicoli soggetti ai Regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014. È questa, in estrema sintesi...