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Autotrasporto, danneggiare il cronotachigrafo è reato

di Claudio Infriccioli e Francesco Paesani

N. 28

Guida al Lavoro

La Cassazione penale è tornata a pronunciarsi sulla questione relativa alla manomissione del dispositivo tachigrafico – questa volta da parte del conducente – ribadendo, per tale fattispecie, l'incriminabilità ai sensi dell'art. 437 del Codice Penale.

Massima

  • Infortuni sul lavoro – Autotrasporto - Danneggiamento del cronotachigrafo - Art. 437: rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro - Applicabilità Cass. sez, I pen., 2 maggio 2025 n. 16471

    Non sussiste rapporto di specialità tra la disposizione di cui all'art. 179 cod. strada – che punisce con una sanzione amministrativa colui che mette in circolazione un veicolo con cronotachigrafo manomesso – e quella di cui all'art. 437 cod. pen. – che sanziona l'omessa collocazione, la rimozione o il danneggiamento di apparecchiature destinate a prevenire infortuni sul lavoro – stante la diversità non solo dei beni giuridici tutelati – rispettivamente la sicurezza della circolazione stradale e la sicurezza dei lavoratori – ma anche strutturale tra le fattispecie, sotto l'aspetto oggettivo e soggettivo. Se il conducente, come nel caso di specie, oltre a manomettere il dispositivo, abbia circolato alla guida del veicolo, debba essere chiamato a rispondere di entrambi gli illeciti fra loro indipendenti, quello penale (art. 437 cod. pen.) e quello amministrativo (art. 179, comma 2, cod. strada).

Il cronotachigrafo non costituisce soltanto uno strumento di rilevazione e monitoraggio dei tempi di guida, disponibilità, riposo, e di svolgimento di altre mansioni, ma rappresenta altresì un'apparecchiatura destinata a prevenire eventuali infortuni sul lavoro a carico dell'autista, prevenzione che si fonda anche sul rispetto delle norme europee in materia di periodi di impegno del conducente di autoveicoli soggetti ai Regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014. È questa, in estrema sintesi...

  • [1] "Osservava la Corte di merito che la genericità della certificazione medica prodotta, mancante di alcuna specifica indicazione circa l'entità del rilevato "stato febbrile" e il tipo di terapia da praticarsi, rendeva la stessa inidonea a rappresentare in termini di ragionevole certezza che quell'alterazione febbrile fosse sufficientemente significativa da imporre un riposo domiciliare al paziente, pena, in difetto, l'esposizione a rischio della sua salute".

  • [2] In passato la Cassazione (Sez. I, n. 2200 del 19/01/2018) era già intervenuta sul tema della manomissione del dispositivo tachigrafico da parte del conducente, nel caso di specie realizzata alterando il funzionamento del cronotachigrafo digitale mediante l'apposizione di una calamita. In quell'occasione, il giudice di legittimità aveva stabilito che "l'avvenuta applicazione dell'articolo 179 del Codice della Strada nella specifica ipotesi di comportamento posto in essere dal conducente di un mezzo, che abbia posto in essere l'alterazione del cronotachigrafo, esclude la concorrente applicazione al medesimo soggetto della previsione incriminatrice di cui all'art. 437 cod. pen. in riferimento a quanto previsto dall'art. 9 legge n. 689 del 1981". Cfr. C. Infriccioli - F. Paesani, Tachigrafo digitale tra nuove regole e vecchi problemi, GL n. 20/2018, 35 ss.

  • [3] Cass. Sez. U., n. 1963 del 28/10//2010; Cass. Sez. U., n. 20644 del 23/02/2017.

  • [4] Cass. Sez. 1, n. 47211/2016; Cass. Sez. 1, n. 10494/2020; Cass. Sez. 1, n. 46444/2023.

  • [5] Cass. Sez. 1, n. 18821/2019.

  • [6] Cass. pen. 17 novembre 2023, n. 4644

  • [7] In merito, si rimanda a F. Paesani – C. Infriccioli, Manomissione del cronotachigrafo tra illecito penale e amministrativo, in Guida al Lavoro n. 9/2024, 29 ss.