Sono numerosi gli incentivi all'occupazione che prevedono, in capo al lavoratore, il requisito di un determinato status di disoccupazione, o dell'assenza di un impiego regolarmente retribuito in un determinato periodo. È pertanto fondamentale conoscere le differenze tra tali elementi, per evitare di incappare nell'obbligo di restituzione delle misure indebitamente fruite a causa del mancato rispetto di tali vincoli
Lo status di disoccupato e la "DID"
La definizione attualmente in vigore dello stato di disoccupazione è desumibile dalla lettura combinata di due norme, ovvero:
- l'art. 19, D.Lgs. 150/2015, uno dei decreti attuativi della legge delega 183/2014, c.d. Jobs act;
- l'art. 4, c. 15-quater, D.L. 4/2019, convertito in legge 26/2019, unico comma sopravvissuto all'abrogazione dell'intero citato art. 4, D.L. 4/2019, avvenuta ad opera del comma 318, art. 1, legge 197/2022, il primo atto dello smantellamento dell'impianto normativo relativo al Reddito di cittadinanza, in seguito alla modifica intervenuta con l'art. 13, c. 4, D.L. 48/2023[1].
I riferimenti legislativi citati prevedono, rispettivamente che:
"Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro...
Argomenti
I punti chiave
- Lo status di disoccupato e la "DID"
- La sospensione dello stato di disoccupazione
- Agevolazioni contributive che necessitano di un periodo minimo di disoccupazione
- Lo status di "privo di impiego regolarmente retribuito"
- Agevolazioni contributive che richiedono un periodo in cui il lavoratore deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito
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