ApprofondimentoContenzioso

Contratto di agenzia, una rassegna di giurisprudenza

di Davide Zavalloni

N. 31

Guida al Lavoro

Proponiamo una prima selezionata rassegna giurisprudenziale relativa al contratto di agenzia alla quale seguiranno altre con una serie di sentenze di vari fori e di vari gradi di giudizio

Massima

  • Agenzia (rapporto di) – Clausola risolutiva espressa per mancato raggiungimento del target – Ammissibilità – Indicazione di un target medio mensile senza indicazione del termine di riferimento esterno – Nullità della clausola per indeterminatezza Tribunale di Bologna 6 maggio 2025, n. 541 - Giud. Pucci – Ric.te. P.F.; res.te Q.I. s.r.l

    Se è vero che nel contratto di agenzia può essere legittimamente inserita una clausola risolutiva espressa nel caso di mancato raggiungimento di obiettivi di vendita, è altresì vero che la stessa deve essere indicata in maniera chiara ed inequivoca: il che non può dirsi per una clausola che indichi un valore medio mensile senza alcuna indivduazione del termine di riferimento esterno su cui valutare detta media

  • Agenzia (rapporto di) – Agente dimissionario – Possibilità da parte del preponente di sostituirlo anche in corso di preavviso – LegittimitàAgenzia (rapporto di) – Indennità di cessazione – Interruzione della decadenza annuale ex art. 1751 c.c. – Necessità - Modalità – Spendita del titolo in maniera esplicita e specifica, pur senza indicare un preciso ammontare Corte App. Perugia 16 aprile 2025, n. 7 – Pres. e Rel. Baldi

    Poichè la funzione del preavviso nei rapporti di durata – dunque anche nei rapporti di agenzia - è quella di permettere alla parte che subisce il recesso di godere di un periodo di tempo sufficiente a valutare come riorganizzare il proprio assetto economico/organizzativo, deve essere acconsentito alla stessa parte di poter procedere a ciò anche mediante la stipulazione di un nuovo contratto di agenzia in sostituzione del precedente. Ragion per cui non può costituire giusta causa di recesso l'avvenuto contatto da parte del nuovo agente di alcuni clienti appartenente all'agente recedente.

    Ai fini della richiesta dell'indennità di cessazione ex art. 1751 c.c., l'agente ha l'onere di interrompere, anche stragiudizialmente, la decadenza annuale prevista dal 5to comma di tale norma, il che può avvenire anche a prescindere dall'indicazione di un preciso ammontare, ma a mezzo di richiesta esplicita e specifica

  • Agenzia (rapporto di) – Risoluzione del rapporto da parte dell'agente – Inadempimenti e disservizi generici – Mancato impatto sugli interessi economici agenziali – Giusta causa – Insussistenza Tribunale di Bologna 5 febbraio 2025, n. 161 - Giud. Pucci

    La pur comprovata sussistenza di disservizi e di inadempimenti – tipici peraltro dell'avvenuto mutamento societario della preponente e proprio per ciò di natura contingente e risolvibile – non costituisce giusta causa di recesso da parte dell'agente, tanto più se non risulti dimostrato l'impatto degli stessi sugli interessi economici di quest'ultimo.

La clausola risolutiva espressa e la sua indeterminatezza

La sentenza 6 maggio 2025 n. 541 del Tribunale di Bologna si occupa di un argomento che non esitiamo a definire "mirabolante".

La stessa decide sulla domanda di un agente, receduto dalla società preponente per il mancato raggiungimento di un obiettivo di vendita contrattualmente individuato.

Due sono le problematiche scoperchiate dalla controversia: la prima inerisce al "se" della clausola (ovvero e per meglio intendersi: se la stessa sia ammissibile), la seconda alla circostanziale architettura della...