Due recenti interventi della Cassazione consentono di fare il punto sulla dibattuta questione del diritto alla NASpI per i lavoratori detenuti, nelle varie modalità in cui può essere interpretato e inteso il requisito della cessazione del rapporto di lavoro e dello stato di disoccupazione involontaria.
Massima
Indennità di disoccupazione (NASpI) – D.Lgs. 22/2015 – Lavoro in regime di detenzione – Stato di disoccupazione- Involontarietà - Attività lavorativa in rotazione (art. 20 l. n. 354/1975)- Inattività lavorativa intermedia - Spettanza – Effettiva cessazione del rapporto di lavoro e non mera sospensione in attesa di nuovo incarico - Necessità Corte di cassazione, 16 luglio 2025, n. 19746
Posto che il lavoro intramurario è del tutto equiparabile al lavoro ordinario anche per quanto concerne gli aspetti applicativi del regime previdenziale, l'involontarietà della disoccupazione ex art. 1, D.Lgs. 22/2015 è compatibile con lo stato di detenzione se la causa di cessazione del rapporto di lavoro intramurario sia estranea alla sfera di disponibilità del lavoratore. In questo quadro, le cessazioni intermedie sono configurabili come sospensioni di un rapporto di lavoro unitario, connotato da continui avvicendamenti programmati di personale; per valutare la spettanza del trattamento di disoccupazione occorre quindi indagare in concreto se vi sia stata una cessazione del rapporto di lavoro effettiva, indipendentemente dalla permanenza dello stato di detenzione.
Indennità di disoccupazione (NASpI) – D.Lgs. 22/2015 – Lavoro in regime di detenzione – Stato di disoccupazione- Ammissione alla detenzione domiciliare - Spettanza – Effettiva cessazione del rapporto di lavoro Corte di cassazione, 16 luglio 2025, n. 19737
L'involontarietà della disoccupazione ex art. 1 D.Lgs. 22/2015 è compatibile con lo stato di detenzione se la causa di cessazione del rapporto di lavoro intramurario sia estranea alla sfera di disponibilità del lavoratore. In questo quadro, se l'ammissione allo stato di detenzione domiciliare comporta l'effettiva cessazione del rapporto di lavoro, è comunque onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima dello stato di detenzione, potendo rilevare a tal fine altre circostanze quali l'età, lo stato di salute, l'idoneità al lavoro e, come nel caso di specie, la scarcerazione per ammissione a misura alternativa alla detenzione.
La questione: riferimenti storico-normativi
In generale, la tutela contro la disoccupazione è affidata nel nostro ordinamento principalmente al D.Lgs. 22/2015[1], istitutivo della NASpI intesa come prestazione economica previdenziale a favore di lavoratori subordinati che hanno perso involontariamente il lavoro. La tutela generale riguarda principalmente i lavoratori subordinati, anche se con vari interventi, il fronte si è allargato ai lavoratori autonomi in particolari casi e ai lavoratori iscritti alla gestione separata, ma sempre in via...