ApprofondimentoContenzioso

Autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto

di Pasquale Dui e Luigi Antonio Beccaria

N. 27

Guida al Lavoro

La Cassazione, nella sentenza commentata, rigetta i ricorsi di cedente e cessionaria, confermando che il ramo d'azienda trasferito mancava di autonomia e preesistenza, requisiti essenziali ai sensi dell'art. 2112 c.c. e della Direttiva 2001/23/CE. La Corte d'Appello ha correttamente accertato la dipendenza funzionale del ramo ceduto.

Massima

  • Trasferimento di ramo d'azienda – entità ceduta – autonomia funzionale – necessità – sussiste – svolgimento indipendente dell'attività imprenditoriale – necessità – sussiste – preesistenza al trasferimento – necessità - sussiste

    Per configurare legittimamente il trasferimento di un ramo d'azienda, è necessario che l'entità ceduta possieda autonomia funzionale idonea a permetterne lo svolgimento indipendente dell'attività imprenditoriale, compresa la capacità di operare sul mercato verso terzi e non solo nei confronti della cedente. Tale autonomia deve preesistere al trasferimento e non può limitarsi a essere funzionalmente dipendente da attività e mezzi della cedente.

Un gruppo di lavoratori impugnava, dinanzi al Tribunale di Napoli, competente quale giudice di prime cure, il trasferimento del ramo d'azienda relativo alla Direzione Recupero Crediti, in seno a una serie di operazioni societarie che hanno portato gli stessi a prestare la loro attività presso una società per azioni, con decorrenza dal 30.11.2018.

Nello specifico, si deduceva la nullità della cessione per insussistenza dell'autonomia del ramo ceduto, che risultava non preesistente (e dunque ...

  • [1] Nello specifico, la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1082/2022 e quella della Corte d'Appello di Bologna n. 788/2022.

  • [2] In funzione di quanto stabilito in sede nomofilattica dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 8053/2014

  • [3] Cfr. art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della Direttiva 2001/23/CE, interpretata dalla giurisprudenza nel senso che "l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento".

  • [4] Cass. n. 19034/2017; conforme anche la – di poco precedente – Cass. n. 11247/2016