La Cassazione, nella sentenza commentata, rigetta i ricorsi di cedente e cessionaria, confermando che il ramo d'azienda trasferito mancava di autonomia e preesistenza, requisiti essenziali ai sensi dell'art. 2112 c.c. e della Direttiva 2001/23/CE. La Corte d'Appello ha correttamente accertato la dipendenza funzionale del ramo ceduto.
Un gruppo di lavoratori impugnava, dinanzi al Tribunale di Napoli, competente quale giudice di prime cure, il trasferimento del ramo d'azienda relativo alla Direzione Recupero Crediti, in seno a una serie di operazioni societarie che hanno portato gli stessi a prestare la loro attività presso una società per azioni, con decorrenza dal 30.11.2018.
Nello specifico, si deduceva la nullità della cessione per insussistenza dell'autonomia del ramo ceduto, che risultava non preesistente (e dunque ...


