Il licenziamento nelle piccole imprese è disciplinato da un insieme di norme che limitano il recesso libero del datore, imponendo la presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il giudice deve verificare l'effettività della riorganizzazione aziendale e il rispetto dell'obbligo di repêchage, senza entrare nel merito delle scelte imprenditoriali. Per i licenziamenti disciplinari, invece, la legittimità dipende dalla gravità dell'inadempimento e dalla lesione del vincolo fiduciario, valutata alla luce di criteri oggettivi e soggettivi. Le piccole imprese sono escluse dalla disciplina dei licenziamenti collettivi prevista dalla L. 223/1991, con conseguente applicazione delle sole regole sui licenziamenti individuali plurimi. Tale esclusione, giustificata dalla dimensione ridotta delle imprese, è però oggetto di critiche dottrinali per la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori delle aziende più grandi.
1. Le tutele per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015
Il regime delle tutele applicabile ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 si colloca in un contesto normativo particolarmente complesso, risultato di una stratificazione di interventi legislativi che hanno progressivamente ridisegnato l'assetto delle garanzie contro il licenziamento illegittimo. Alla base vi è innanzitutto la legge n. 604 del 1966, che per la prima volta introdusse nel nostro ordinamento l'obbligo di giustificazione del licenziamento, stabilendo che esso potesse essere disposto...