ApprofondimentoPolitiche attive

Il tirocinio extracurriculare simulato, dalla vigilanza ispettiva al reato

di Giuseppe Barbera e Attilio Romano

N. 37

Guida al Lavoro

Il contributo analizza l'uso distorto del tirocinio extracurriculare, esaminando le fattispecie di simulazione volte a mascherare un rapporto di lavoro subordinato. Partendo dagli indici di abuso consolidati nella prassi ispettiva l'analisi delinea l'apparato sanzionatorio in una prospettiva di crescente gravità, con un focus specifico sul ruolo e sulle responsabilità del soggetto promotore. Viene approfondita la sua funzione di garante della qualità e legalità del percorso formativo, evidenziando come le sue omissioni nei doveri di progettazione, monitoraggio e attestazione finale possano configurare una corresponsabilità nell'abuso. L'esame si estende dalle conseguenze per il soggetto ospitante – dalla riqualificazione del rapporto, con i relativi oneri amministrativi e contributivi, fino alle più severe responsabilità penali – alle sanzioni previste per il promotore negligente. In questo quadro, viene approfondito il reato di tirocinio fraudolento, introdotto dalla L. 234/2021, e la potenziale configurabilità del più grave delitto di sfruttamento del lavoro.

Finalità e natura giuridica del tirocinio extracurriculare.

Il tirocinio extracurriculare è una misura formativa di politica attiva la cui finalità è l'orientamento e la formazione del tirocinante, il quale si impegna per arricchire le proprie competenze, mentre il soggetto ospitante offre un percorso di apprendimento e tutoraggio.

L'attività svolta dal tirocinante, sebbene possa coincidere con compiti analoghi a quelli di un dipendente, è lo strumento per l'apprendimento "on the job" e non una prestazione lavorativa scambiata per una retribuzione.

Le finalità...

  • [1] Corte Cost. 70/2023; Corte Cost. 287/2012.

  • [2] Tribunale Ordinario Teramo, sez. LA, 557/2022; Tribunale Ordinario Varese, sez. S2, 124/2021; Corte Di Appello Di Napoli 1085/2025; Cass. 5730/2023.

  • [3] Cass. 6042/2024.

  • [4] Cass. 5436/2019.

  • [5] Cass. 24637/2022; Cass. 37070/2022; Tribunale di Teramo 676/2023.

  • [6] INL, nota prot. 453 dell'8 marzo 2023.

  • [7] Cass. 10704/2023.

  • [8] La scelta di imporre l'assunzione rientra nella sua discrezionalità tecnica, da esercitare valutando se tale misura sia la più idonea a ripristinare la legalità, specialmente nei casi in cui il tirocinante ricopre un ruolo strutturale e necessario per l'azienda. Questa discrezionalità è bilanciata dal principio fondamentale secondo cui la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato per il futuro, con tutti i suoi effetti civilistici, è una facoltà che la legge riserva esclusivamente al lavoratore, da esercitare in sede giudiziale.

  • [9] Cass. pen. 28199/2025; 33889/2023; 106/2022; 34600/2022; 24388/2022; 24441/2021.

  • [10] Cass. 1651/2015.

  • [11] Tribunale Ordinario Novara, sez. LA, sentenza n. 91/2023.

  • [12] Accordo Conferenza Stato-Regioni 25 maggio 2017, Linee guida in materia di tirocini extracurriculari.