Il Corriere delle PagheApprofondimento

La retribuzione del socio lavoratore di cooperativa

di Francesco Natalini

N. 40

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L'ordinanza n. 26071/2024 della Cassazione offre lo spunto per ritornare su uno dei principi cardine introdotti dalla legge di riforma della figura del socio lavoratore di cooperativa

L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 26071 del 4 ottobre 2024, oggetto del presente commento, verte su una problematica che ruota intorno alla figura del socio-lavoratore di cooperativa e sul suo attuale (duplice) status giuridico, ancorché trattasi di materia che, a dire il vero, non dovrebbe più presentare criticità interpretative, perlomeno dopo l'entrata in vigore della Legge di riforma n.142 del 2001. Vale a dire che l'esito della vicenda contenziosa che ha portato alla pronuncia in commento...

  • [1] A tal riguardo la Corte ricorda come alcune incompatibilità sono direttamente previste dalla legge 142: ad esempio la disapplicazione dell'art.18 della legge 300/70, allorquando con il rapporto di lavoro venga cessare anche quello associativo e, simmetricamente, l'incapacità del rapporto a "rimanere in vita" laddove venga meno il rapporto associativo, nel senso che l'esclusione o il recesso del socio ai sensi dell'art.2533 c.c. fa cessare automaticamente il rapporto di lavoro.

  • [2] La legge 196/1997 si colloca in un'epoca in cui il socio lavoratore non aveva ancora ottenuto la definizione giuridica poi introdotta dalla legge di riforma del 2001.

  • [3] Si permetta il rinvio a F. Natalini, in Guida pratica cooperative, Ilsole24 ore, 2008.

  • [4] A tal riguardo forse il legislatore voleva riferirsi, ancorché in un modo un po' maldestro, alla "para-subordinazione", una sorta di tertium genus molto in voga nei prima anni duemila.

  • [5] Trattasi, rispettivamente, degli interpelli n. 1074 del 18.07.2005 e n.540 del 23.01.2006.

  • [6] Quale deroga a tale principio, ai sensi dell'art.1, comma 114 della Legge 208/2015, si è "riesumato" l'art.50, comma 1, lettera a) del TUIR per allocarvi il redditi dei soci lavoratori artigiani.

  • [7] Cfr. Cass. 18586/2016, nella quale s id In un caso in cui era stata accertata giudizialmente la natura subordinata di un rapporto di lavoro formalmente qualificato come co.co.co. la Corte ha escluso la possibilità di assorbimento, rilevando che il T.F.R. matura al termine del rapporto di lavoro e il suo ammontare va determinato in base all'importo annuale previsto dalla contrattazione collettiva o, se maggiore, a quello effettivamente percepito. In senso conforme: Cass., 14 dicembre 1998, n. 12548, in MGL, 1999, 285; Cass., 18 novembre 1997, n. 11470, in MGL, 1998, in Massime Cass., 11; Cass., 14 giugno 1991, in RIDL, 1992, II, 444. In senso contrario, cfr. Trib. Milano, 30 luglio 1997, in Lavoro nella Giur., 1998, 244; App. Milano, 14 dicembre 2000, in Lavoro nella Giur., 2001, 697;App. Milano, 8 luglio 2005, in Lavoro nella Giur., 2006, 4, 401