Contenzioso

La trasformazione in part-time inadempimento all’ordine di reintegra

In caso di licenziamento illegittimo il dipendente va reinserito nel luogo e nelle mansioni originarie sussistenti al momento del recesso datoriale

di Valeria Zeppilli

Quando un licenziamento viene qualificato come illegittimo e il giudice ordina la reintegrazione del lavoratore, quest'ultimo deve essere reinserito nel luogo e nelle mansioni originarie, con ripristino della medesima posizione lavorativa che sussisteva al momento del recesso.
L'orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, è stato ulteriormente specificato dalla Corte di cassazione (sezione lavoro, 5 giugno 2023, n. 15676), che ne ha chiarito l'operatività anche rispetto a un'ipotesi che potrebbe apparire a prima vista dubbia: quella della trasformazione unilaterale dell'orario di lavoro del dipendente da reintegrare.
Secondo i giudici, il datore di lavoro, se – all'atto della reintegra – trasforma il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale senza aver ottenuto il preventivo consenso del lavoratore e senza alcuna pattuizione in forma scritta, pone in essere un inadempimento all'ordine di reintegrazione disposto dal giudice. Il decreto legislativo 81 del 2015 infatti, riprendendo un principio già disposto dal decreto legislativo 61 del 2000, vieta la trasformazione unilaterale in assenza di accordo delle parti risultante da atto scritto.
La configurazione della trasformazione in part time come inadempimento legittima il lavoratore a opporre l'eccezione prevista dall'articolo 1460 del codice civile, il quale stabilisce che, nei contratti con prestazioni corrispettive (come quello di lavoro), ognuno dei contraenti, se l'altro non adempie o non offre di adempiere, può rifiutarsi a sua volta di onorare la propria obbligazione.
In sostanza, il lavoratore da reintegrare, se il datore di lavoro non gli offre le stesse condizioni lavorative nelle quali si trovava al momento dell'illegittimo licenziamento, può legittimamente rifiutare di presentarsi in servizio.
Il caso di specie ha offerto ai giudici un ulteriore spunto di riflessione: il lavoratore già licenziato e da reintegrare, all'atto del rientro in servizio, si era rifiutato di tornare sul posto di lavoro poiché il datore di lavoro aveva unilateralmente trasformato il suo rapporto da tempo pieno a tempo parziale. In conseguenza di tale rifiuto era quindi stato assoggettato a un licenziamento per giusta causa.
Nel sancire l'illegittimità anche di questo ulteriore recesso, per tutte le ragioni sopra analizzate, la Corte di cassazione ha chiarito che l'insussistenza del fatto contestato – che determina l'applicazione della tutela reintegratoria in caso di licenziamento per giusta causa – si ha anche quando tale fatto sia in realtà sussistente ma privo del carattere di illiceità. Quindi anche quando il rifiuto del lavoratore di rendere la propria prestazione lavorativa secondo determinate modalità derivi dall'illegittimità dell'ordine datoriale e si configuri, pertanto, come una legittima eccezione di inadempimento.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©