Inps recepisce le novità del Dl 101/2019 per il congedo parentale degli iscritti alla gestione separata
L'Inps aggiorna le applicazioni per la gestione del congedo parentale dei lavoratori iscritti alla gestione separata, fornendo allo stesso tempo alcune, rilevanti, istruzioni di carattere normativo.
Il messaggio 975 dell'8 marzo 2021 ricorda che la legge 81/2017 ha introdotto novità per la tutela e il sostegno della maternità per i lavoratori iscritti alla gestione separata. È stato disposto il diritto all'indennità di maternità o paternità a prescindere dall'effettiva astensione lavorativa e nuove modalità di fruizione del congedo parentale, aumentando da tre a sei i mesi fruibili dai lavoratori interessati. È stato ampliato, altresì, da uno a tre anni di vita o dall'ingresso in famiglia/Italia del minore (in caso di adozione o affidamenti preadottivi) l'arco temporale di fruizione del congedo parentale.
Il legislatore è intervenuto nuovamente ad ampliare le tutele con il Dl 101/2019, disponendo che l'indennità di maternità o paternità e il congedo parentale siano corrisposti a condizione che, nei confronti dei lavoratori interessati, risultino accreditati alla gestione separata contributi pari a una mensilità nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile, a fronte del precedente requisito pari a tre mensilità di contribuzione.
Ora, l'Inps ha provveduto ad aggiornare la l'applicazione per la gestione del congedo parentale per tutte le tipologie di iscritti alla gestione separata, per tutti gli eventi di maternità, con tutte le novità citate. La valutazione della decorrenza viene effettuata sulla base della data di entrata in vigore della legge 81/2017, cioè 14 giugno 2017; quindi, le richieste relative a periodi di congedo parentale ricadenti, in parte, oltre la data del 14 giugno 2017 dovranno essere suddivise. Sono accoglibili le pratiche richieste per un minore che, alla data di inizio del congedo supera l'anno di vita (o dall'ingresso in famiglia/Italia) e non supera i 3 anni di vita (o dall'ingresso in famiglia/Italia); non sono accoglibili pratiche di congedo parentale con minore che compia i tre anni di vita (o dall'ingresso in famiglia/Italia) durante il periodo di congedo parentale oggetto della pratica e si richiede la suddivisione della pratica stessa.
In merito al periodo di riferimento, si avrà:
- 12 mesi precedenti il congedo di maternità/paternità se il congedo parentale è nel primo anno di vita (o dall'ingresso in famiglia/Italia) del minore e la pratica ha un periodo precedente al 5 settembre 2019, giorno di entrata in vigore del DL 101/2019;
- 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di congedo parentale oggetto della pratica se il congedo parentale è nel primo anno di vita (o dall'ingresso in famiglia/Italia) del minore e la pratica ha un periodo successivo al 5 settembre 2019;
- 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di congedo parentale oggetto della pratica se il congedo parentale è oltre il primo ed entro il terzo anno di vita (o dall'ingresso in famiglia/Italia) del minore.
I mesi fruibili aumentano da 3 a 6; i periodi che ricadono parzialmente oltre i 3 mesi di capienza dovranno essere suddivisi, poiché indennizzati con diversi regimi contabili; il totale di mesi fruibili è stato innalzato a complessivi sei mesi per minore, anche se fruiti in altra gestione o cassa di previdenza.
Quanto al requisito contributivo, è necessario che per i periodi di congedo parentale fruiti prima dell'entrata in vigore del Dl 101/2019, il riconoscimento dell'indennità rimane subordinato all'accertamento che risultino effettivamente versate 3 mensilità di contribuzione con aliquota piena nel periodo di riferimento; per i periodi di congedo parentale fruiti dopo l'entrata in vigore del citato decreto, il riconoscimento dell'indennità è subordinato all'effettivo versamento di una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei 12 mesi antecedenti il periodo di riferimento.