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Licenziamento del lavoratore con disabilità in prova

di Giuseppe Barbera e Attilio Romano

N. 40

Guida al Lavoro

L'articolo affronta il tema del licenziamento del lavoratore con disabilità durante il periodo di prova, sottolineando come il potere di recesso datoriale sia fortemente limitato dalle norme antidiscriminatorie. Si evidenzia che la disabilità, da considerare nella valutazione della legittimità del licenziamento, non si limita al riconoscimento formale, ma comprende ogni situazione di concreta e duratura limitazione alla partecipazione lavorativa. Il periodo di prova deve essere realmente equo: il datore di lavoro è tenuto ad adottare ogni misura necessaria per garantire pari opportunità. L'omissione di tali accorgimenti configura una discriminazione che vizia il recesso. Sul piano probatorio, il lavoratore deve solo fornire elementi che inducano a presumere la discriminazione; il datore deve invece dimostrare che il recesso dipende da ragioni oggettive estranee alla disabilità. In caso di licenziamento discriminatorio, si prevede la nullità del recesso e la piena tutela reintegratoria, ma si apre anche alla possibilità di ripetere il periodo di prova se mancano le misure adeguate.

Il quadro di riferimento

L'assunzione con patto di prova, disciplinata dall'art. 2096 del Codice Civile, costituisce una fase preliminare del rapporto di lavoro, finalizzata a consentire a entrambe le parti di valutarne la reciproca convenienza. Durante questo periodo, la legge conferisce al datore di lavoro un potere di recesso ampiamente discrezionale, svincolato dall'obbligo di motivazione e preavviso. Tuttavia, questa discrezionalità subisce una drastica compressione quando il lavoratore assunto in prova è una persona...