Previdenza

Mesotelioma non professionale, più ricca l’una tantum Inail

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di M.Piz.


A partire dal 2020 il valore dell'una tantum erogata dall'Inail a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi, finanziata dal Fondo per le vittime dell'amianto, passa da 5.600 a 10mila euro.

Lo sottolinea l'Istituto con la circolare 20 del 13 maggio, pubblicata sul suo sito, in cui ricorda che l'aumento è stato introdotto dall'articolo 11-quinquies del Dl 162/2019, convertito con modificazioni dalla legge 8/2020, il quale prevede anche la possibilità di chiedere l'integrazione della prestazione assistenziale da parte di coloro che abbiano beneficiato dell'una tantum nel periodo 2015-2019.

L'erogazione spetta dal 1° gennaio 2015 a tutti i soggetti, cittadini italiani o meno, che risultino affetti da mesotelioma contratto o per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell'amianto, ovvero per esposizione ambientale avvenuta sul territorio nazionale; in caso di decesso, la prestazione può essere ripartita tra i lori eredi.

I requisiti richiesti
Per accedere alla prestazione i periodi di esposizione, avvenuti sul territorio italiano, dovranno essere compatibili con l'insorgenza della malattia: ai fini del riconoscimento del beneficio occorrerà una latenza di almeno 10 anni dall'inizio dell'esposizione.
Nel caso della “esposizione familiare”, inoltre, la sua sussistenza dovrà risultare dalla documentazione attestante che il soggetto abbia convissuto in Italia con il familiare in un periodo in cui quest'ultimo era impiegato, sempre in Italia, in una lavorazione che lo esponeva all'amianto. In questo contesto, l'insorgenza della patologia dovrà essere compatibile con i periodi della predetta convivenza.

Riguardo alla “esposizione ambientale”, tenuto conto della presenza ubiquitaria e diffusa delle fibre di amianto sul territorio, la prestazione può essere riconosciuta sulla base della documentazione attestante la residenza sul in Italia del soggetto richiedente in periodi compatibili con l'insorgenza di una patologia asbesto-correlata.
Per accedere alla prestazione, l'interessato deve far pervenire alla sede territoriale Inail competente per domicilio tramite raccomandata a/r o Pec, una domanda apposita, contenente anche la documentazione sanitaria di supporto, utilizzando la modulistica allegata alla presente circolare (Allegato 1 Modello 190) entro il termine ordinatorio di 120 giorni dalla data di accertamento della malattia.

Accesso al beneficio da parte degli eredi
In caso di morte dell'avente diritto, l'una tantum può essere richiesta dai suoi eredi per essere ripartita tra loro. In questo caso la domanda andrà presentata da uno solo, con delega autenticata, alla sede Inail competente per domicilio tramite raccomandata a/r o Pec, utilizzando la modulistica allegata alla circolare (Allegato 2 Modello 190 E) entro 120 giorni dal 1° marzo 2020, in questo caso a pena di decadenza. Se il decesso interviene dopo la predetta data, la domanda va presentata, sempre a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data del decesso stesso.

La richiesta d’integrazione
I malati di mesotelioma non professionale o i loro eredi che fra il 2015 e il 2019 abbiano beneficiato dell'una tantum di 5.600 euro possono chiedere l'integrazione della prestazione fino alla concorrenza dell'importo di 10mila euro.

L'istanza di integrazione va presentata alla sede territoriale Inail competente per domicilio tramite raccomandata a/r o tramite Pec, entro 120 giorni dalla data del 1° marzo 2020, a pena di decadenza, utilizzando la modulistica allegata alla presente circolare (All. 3 Mod. 190 I). Lo stesso termine di decadenza si applica anche alle istanze di integrazione relative alle prestazioni una tantum di 5.600 euro di cui i soggetti (malati o loro eredi) abbiano beneficiato dopo il 31 dicembre 2019.

La predetta integrazione, in caso di decesso del malato di mesotelioma non professionale prima della data di entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 11- quinquies, può essere chiesta dagli eredi sempre con gli stessi termini e modalità sopra descritti.

Qualora l'istanza di integrazione non riguardi malati di mesotelioma non professionale, ma eredi che abbiano beneficiato della prestazione di 5.600 euro nel periodo 2015-2019 o eredi di soggetti beneficiari della medesima prestazione che sono nel frattempo deceduti, la stessa deve essere presentata solo da uno di essi.

Erogazione del beneficio e sospensione dei termini
L'Inail eroga la prestazione assistenziale per l'anno 2020 o l'integrazione della prestazione per il periodo 2015-2019, in un'unica soluzione entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, se la documentazione amministrativa e sanitaria allegata alla domanda risulta completa e, in mancanza, può chiedere delle integrazioni entro 15 giorni.
Dal momento che l'articolo 42, comma 1, del decreto cura Italia (Dl 18/2020), in considerazione dell'emergenza Covid-19, ha disposto la sospensione di diritto del decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'Inail dal 23 febbraio al 1° giugno 2020, gli adempimenti e i termini previsti nella circolare sono da intendersi come sospesi per il periodo in questione.

La circolare n. 20/2020 dell'Inail

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