FRINGE BENEFITS

AUTO AZIENDALI, FUORI DAL FRINGE BENEFIT L'OPTIONAL AGGIUNTO DAL DIPENDENTE

Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti – Optional a carico dei dipendenti - Tassazione

Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti: gli optional a pagamento non riducono la tassazione

Nota

L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla tassazione delle auto concesse ad uso promiscuo, con particolare riferimento all'ipotesi in cui il datore trattenga in capo ai dipendenti delle somme per la richiesta di optional aggiuntivi da installare sui veicoli. L'Agenzia sottolinea che gli optional aggiuntivi non sono ricompresi nella valorizzazione dei veicoli determinata nelle tabelle ACI. Ne consegue che le somme versate dal dipendente al fine di ottenere gli optional desiderati non riducono il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione ai sensi dell'art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR. Quindi, considerata la specifica operatività del sostituto istante, eventuali somme corrisposte dal dipendente per l'acquisto degli optional devono essere trattenute dall'importo netto corrisposto in busta paga.

FRINGE BENEFITS

CARTE CARBURANTE PREPAGATE, TRATTAMENTO IVA

Carta prepagata distribuzione carburante – Buono Corrispettivo multiuso – Regime fiscale

Le carte prepagate per l'acquisto di carburante configurano buoni corrispettivo multiuso e l'operazione è rilevante ai fini IVA solo all'atto dell'acquisto del carburante, e non anche al momento della ricarica delle carte

Nota

L'Agenzia delle Entrate, in tema di carta prepagata di distribuzione carburante, ha chiarito che l'operazione è rilevante ai fini IVA all'atto dell'acquisto del carburante mediante utilizzo della carta prepagata e non anche al momento della ricarica della carta. Ciò in quanto nel caso delle carte carburante, la classificazione corretta è quella di buoni corrispettivo multiuso, poiché al momento della ricarica non è possibile conoscere né la quantità né il valore del carburante che sarà acquistato, dato che il prezzo può variare nel tempo. Ne consegue che l'IVA non è dovuta al momento della ricarica, ma solo al momento dell'erogazione del carburante. Devono, pertanto, ritenersi superate le indicazioni rese, con la circolare 8/e/2018 emanata in data antecedente il D.Lgs. 141/2018 ove, diversamente, per la fattispecie descritta la cessione/ricarica della carta era stata individuata come momento di emissione di una fattura elettronica. Qualora l'istante abbia già emesso fatture per documentare le ricariche delle carte prepagate rilasciate ai propri clienti, le stesse potranno essere stornate, al fine di recuperare l'IVA indebitamente versata, mediante emissione delle note di variazione. Laddove il termine per l'emissione della nota di variazione sia già decorso, l'istante potrà fare ricorso alla restituzione dell'imposta non dovuta ex art. 30-ter, D.P.R. 633/1972.

FRINGE BENEFITS

COSTO DELLE RICARICHE ELETTRICHE NON SEMPRE RICOMPRESO NEL BENEFIT

Auto elettriche o ibride concesse in uso promiscuo ai dipendenti –Ricariche delle autovetture presso colonnine pubbliche – Regime fiscale

Per le auto elettriche o ibride, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca l'energia elettrica per la ricarica dei veicoli concessi in uso promiscuo ai propri dipendenti, la stessa non genera reddito imponibile, in quanto già considerata ai fini della determinazione del valore forfetario riportato nelle tabelle ACI

Nota

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su un dubbio sollevato da una società relativamente al trattamento fiscale delle auto elettriche o ibride concesse in uso promiscuo ai dipendenti e alle ricariche presso colonnine pubbliche, ex art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR. A tal fine l'Agenzia ribadisce che il reddito di lavoro dipendente è "onnicomprensivo" (art. 51, comma 1, TUIR), includendo beni e servizi forniti dal datore di lavoro. Tuttavia, l'art. 51, comma 4, lett. a) introduce una deroga specifica per i veicoli in uso promiscuo, stabilendo una determinazione forfetaria del valore tassabile basata sui costi chilometrici ACI. La percentuale applicabile a tale valore varia a seconda della tipologia di alimentazione (50% per autoveicoli standard, 10% per veicoli elettrici puri, 20% per ibridi plug-in, per contratti dal 1° gennaio 2025, salvo specifiche eccezioni transitorie).L'Agenzia chiarisce quindi che la determinazione basata sulle tabelle ACI è totalmente forfetaria e prescinde dagli effettivi costi di utilizzo del mezzo e dalla percorrenza reale. È irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico alcuni elementi della base di commisurazione del costo ACI. Eventuali altri beni o servizi forniti (es. immobile per custodire il veicolo) devono essere valutati separatamente. Tuttavia, se il dipendente corrisponde delle somme per l'uso promiscuo del veicolo, queste devono essere sottratte dal valore presuntivo stabilito dal legislatore.

IRPEF

TASSAZIONE ITALIANA DI UN TRUST AMERICANO

Trust americano - Qualificazione ai fini fiscali italiani

Nel caso di beneficiario ''individuato'' residente e beneficiario residente di trust opaco stabilito in Paesi a fiscalità privilegiata (ai fini della imputazione o dell'attribuzione) rileva il reddito complessivamente prodotto dal trust non residente riferibile al beneficiario, indipendentemente dal rispetto del requisito di territorialità di cui all'art. 23 TUIR

Nota

L'Agenzia delle Entrate si è espressa su un trust costituito in California da un cittadino statunitense (disponente), che era anche primo beneficiario e trustee, deceduto successivamente. A tal fine, l'Agenzia ha ritenuto che:- il trust non è interposto nei confronti dei beneficiari italiani, perché non vi è ingerenza o vincolo che limita l'autonomia gestionale del trustee;- il trust può essere considerato trasparente ai fini fiscali italiani, in quanto i beneficiari sono chiaramente individuati e titolari del diritto a ricevere quel reddito/patrimonio;- di conseguenza, i redditi sono imputati direttamente ai beneficiari residenti in Italia, secondo art. 73, comma 2, TUIR.In conclusione, la risposta ha chiarito che, anche se in USA il trust è "Non-Grantor" (opaco), ciò non impedisce che, secondo la disciplina fiscale italiana, esso possa essere trasparente quando emergono beneficiari individuati con diritto effettivo.

IRPEF

DETRAZIONI PER FIGLI FINO AL MESE ANTECEDENTE AL COMPIMENTO DEI 30 ANNI

Agevolazione fiscale per oneri e spese sostenuti nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico

Il genitore che ha effettuato spese detraibili (o deducibili) per un figlio che è fiscalmente a carico (in quanto possiede un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro) può fruire delle detrazioni (o deduzioni) anche se per tale figlio non spetti più la detrazione per carichi di famiglia per superamento della soglia di età fissata dalla legge di Bilancio 2025 al compimento dei 30 anni

Nota

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito un aspetto importante in materia di detrazioni fiscali, precisando che la detrazione IRPEF per oneri e spese sostenuti dai genitori nell'interesse dei figli fiscalmente a carico continua a spettare anche dopo che il figlio, non disabile, abbia compiuto il 30° anno di età. Ciò nonostante, per tali figli non si applichi più la detrazione per familiari a carico prevista dall'art. 12 del TUIR. Se il figlio rispetta i limiti di reddito previsti per essere considerato fiscalmente a carico (2.840,51 euro annui, elevati a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni), la perdita delle detrazioni specifiche di cui all'art. 12 del TUIR non impedisce ai genitori di continuare a beneficiare, nella propria dichiarazione dei redditi, delle deduzioni e delle detrazioni riconosciute per le spese sostenute nell'interesse dei figli, come previsto dagli artt. 10 e 15 del TUIR. Inoltre, l'Agenzia precisa che, nelle istruzioni relative alla Certificazione Unica, il sostituto d'imposta deve riportare i dati dei familiari fiscalmente a carico del contribuente (ad esempio del dipendente), anche nel caso in cui non sussistano le condizioni per applicare le detrazioni per familiari a carico previste dall'art. 12, TUIR o per altre spese sostenute nel loro interesse.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE, MODALITÀ DI TASSAZIONE

Fondo pensione i cui iscritti hanno esercitato opzione di capitalizzazione - Regime fiscale - Tassazione separata

Le prestazioni in forma di capitale, riferibili a montanti maturati prima dell'anno 2007, devono seguire le regole fiscali vigenti al momento della maturazione

Nota

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che alla maggiorazione individuale derivante dalla capitalizzazione di pensioni riferibili a prestazioni maturate anteriormente al 1° gennaio 2007 si applica la tassazione separata. Nello specifico, il D.Lgs. 252/2005, vigente dal 1° gennaio 2007, ha modificato la disciplina delle forme di previdenza complementare, il cui art. 23, comma 5, stabilisce che per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007. Per gli stessi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. Ne segue quindi che le somme da liquidare nel 2025 (c.d. ''maggiorazione individuale'') derivano dalla capitalizzazione di pensioni riferibili a prestazioni maturate anteriormente al 1° gennaio 2007, per cui anche a tali somme si ritiene applicabile la disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. 252/2005. Pertanto, la maggiorazione individuale sarà soggetta alle regole della tassazione separata stabilite per le altre indennità e somme di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), TUIR, fra cui rientrano le capitalizzazioni delle pensioni.

PENSIONE

INCENTIVO AL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO, ESENZIONE FISCALE

Incentivo al posticipo del pensionamento - Personale iscritto alle forme esclusive dell'ago - Esenzione fiscale prevista dal TUIR - Applicabilità

Il regime di non imponibilità IRPEF può applicarsi anche ai lavoratori dipendenti iscritti a forme ''esclusive'' di assicurazione generale obbligatoria, compresi i dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, che esercitano il diritto di rinuncia ai contributi

Nota

Nel caso in esame, l'Ente istante chiede chiarimenti in merito all'esenzione fiscale di cui all'art. 51, comma 2, lett. i-bis), del TUIR, che dispone che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa. Considerato che tale disposizione non richiama espressamente le forme ''esclusive" dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), l'istante chiede se i lavoratori dipendenti, in possesso degli altri requisiti previsti dalla norma vigente ed iscritti alle forme ''esclusive", possano accedere a tale incentivo parimenti ai lavoratori dipendenti iscritti alle forme sostitutive. L'Agenzia delle Entrate chiarisce al riguardo che nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 1, comma 286, della legge 197/2022 (come sostituito dall'art. 1, comma 161, della legge di Bilancio 2025), il regime di non imponibilità ex art. 51, comma 2, lett. i-bis), TUIR, possa applicarsi anche ai lavoratori dipendenti iscritti a forme ''esclusive" di assicurazione generale obbligatoria, compresi i dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, che si avvalgono della facoltà di rinunciare all'accredito contributivo.

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