Previdenza

Contributi previdenziali e assistenziali incompatibili con la pace fiscale

di Salvatore Servidio

La circolare 1° aprile 2019, numero 6/E dell'agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla definizione delle liti pendenti prevista dagli articoli 6 e 7 del Dl 23 ottobre 2018 numero 119 (contenente disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, numero 136.

Si ricorda che l'articolo 6 del Dl 119/2018 prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'agenzia delle Entrate, aventi a oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, nelle quali il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore dello stesso decreto, ossia entro il 24 ottobre 2018. Il successivo articolo 7 dispone poi, per le società o associazioni sportive dilettantistiche iscritte al 31 dicembre 2017 nel registro del Coni, un'analoga opportunità, con una modulazione delle somme dovute differente rispetto a quella prevista dall’articolo 6. In base a queste disposizioni, dunque, si offre ai contribuenti l'occasione di chiudere le vertenze fiscali attraverso il pagamento di determinati importi correlati al valore della controversia.
A tal fine, si specifica nella circolare 6/E/2019 che per valore della lite – come d'altronde indicato dall'articolo 12, comma 2, del Dlgs 31 dicembre 1992, numero 546 - si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

La definizione agevolata
In base all'articolo 6 del Dl 119/2018, la definizione agevolata delle controversie pendenti può avvenire nei seguenti modi:
- pagando una somma pari al valore della controversia qualora, alla data del 24 ottobre 2018, il ricorso in primo grado sia stato notificato all'agenzia delle Entrate, ma non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della Commissione tributaria provinciale, oppure il contribuente sia rimasto soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata e non ancora definitiva;
- pagando il 90% del valore della controversia, in caso di ricorso pendente in primo grado per il quale il contribuente si sia costituito in giudizio alla data del 24 ottobre 2018, ma non abbia ancora ottenuto, alla stessa data, una decisione giurisdizionale non cautelare;
- pagando un importo percentuale del valore della controversia diversificato in relazione allo stato del giudizio, nelle ipotesi in cui l'agenzia delle Entrate sia risultata soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24 ottobre 2018;
- pagando il 5% del valore della controversia, nel caso in cui la stessa sia pendente innanzi alla Corte di cassazione alla data del 19 dicembre 2018 e l'agenzia delle Entrate sia risultata integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

Ambito soggettivo
Il documento di prassi in esame ribadisce che la procedura di definizione è ammessa soltanto per le liti tributarie in cui è parte l'agenzia delle Entrate che hanno a oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, nelle quali il ricorso sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva.
Per individuare le liti definibili si deve quindi tener conto della natura tributaria della materia oggetto di giudizio, del soggetto parte pubblica in giudizio e della tipologia di atto impugnato. In particolare, l'Agenzia annovera nel perimetro della definizione solo le controversie «aventi ad oggetto atti impositivi», quali:
- contenziosi sugli avvisi di accertamento;
- provvedimenti di irrogazione di sanzioni;
- atti di recupero di crediti d'imposta indebitamente utilizzati e in generale sugli atti impositivi che recano una pretesa tributaria quantificabile.

Pertanto, non possono essere definite le liti che hanno a oggetto:
- ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione;
- atti che non contengono una pretesa tributaria quantificata;
- sanzioni per omesso o ritardato versamento;
- tasse automobilistiche;
- accertamenti riguardanti società di persone;
- contributi e premi previdenziali e assistenziali;
- dinieghi espressi o taciti di rimborso;
- dinieghi di precedenti definizioni agevolate.

Con riferimento ai ruoli, alle cartelle di pagamento e agli avvisi di liquidazione, l'Agenzia afferma che sono ricomprese nella definizione i ruoli che scaturiscono dalla rettifica di alcuni dati indicati in dichiarazione, per esempio in caso di riduzione o esclusione delle deduzioni e detrazioni non spettanti sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti. In questa circostanza, infatti, il ruolo assolve una funzione di provvedimento impositivo, in quanto scaturisce dalla rettifica della dichiarazione.
Specifica inoltre l'amministrazione finanziaria che non possono essere definite le controversie che hanno a oggetto i ruoli per imposte e ritenute che, sebbene indicate in dichiarazione, non sono state versate, poiché in questi casi al recupero delle imposte non versate si provvede attraverso un atto di semplice riscossione.

Contributi e premi previdenziali e assistenziali
Nonostante gli avvisi di accertamento relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate a partire dal 1° gennaio 1999 rechino, oltre alle imposte accertate, anche l'indicazione dei contributi e premi previdenziali e assistenziali liquidati in base al maggior imponibile accertato, le controversie relative a tali contributi e premi, instaurate nei confronti degli enti previdenziali rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Ne consegue che le controversie riguardanti i contributi non sono definibili ai sensi dell'articolo 6 del Dl 119/2018.
Secondo la circolare 6/E/2019, restano inoltre esclusi dalla definizione anche le controversie vertenti su sanzioni amministrative non tributarie, anche qualora l'agenzia delle Entrate sia stata chiamata in giudizio, come, ad esempio, quelle instaurate avverso le sanzioni irrogate per l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria (articolo 3, commi 3 e 5, del Dl 22 febbraio 2002, numero 12 in merito al quale sono stati forniti chiarimenti con circolare 24 settembre 2008, numero 56/E) oppure per l'irregolare conferimento di incarichi a dipendenti pubblici. In tali casi, pur essendo l'agenzia delle Entrate parte in senso formale, si tratta di liti non rientranti nell'oggetto della giurisdizione tributaria, come definito ai sensi dell'articolo 2 del Dlgs 546 del 1992.

Presentazione della domanda
La definizione agevolata delle liti pendenti è subordinata alla presentazione di un'apposita domanda, da inoltrare telematicamente all'ufficio dell'agenzia delle Entrate parte in giudizio. La domanda deve essere inviata dal contribuente interessato, entro il 31 maggio 2019, tramite il modello approvato con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate il 18 febbraio 2019, numero 39209. La presentazione deve avvenire dal contribuente che ha proposto ricorso nel primo grado di giudizio oppure da chi gli è subentrato, ad esempio a titolo di successione.

Se con lo stesso ricorso sono stati impugnati più atti, occorre presentare una distinta domanda per ciascuno di essi, in quanto ogni autonoma controversia va definita integralmente. Oltre all'invio del modello di definizione agevolata, il contribuente deve pagare l'intero importo agevolato, o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai mille euro. Il versamento va effettuato tramite modello F24, indicando i codici tributo istituiti con risoluzione 21 febbraio 2019, numero 29/E.

Anche se non si deve nulla, per avvalersi della definizione, si deve comunque presentare la domanda entro il 31 maggio 2019. Gli uffici dell'agenzia delle Entrate verificano la regolarità della domanda e la ricorrenza dei presupposti richiesti dalla normativa per la validità della definizione. L'eventuale diniego di definizione deve essere notificato al contribuente entro il 31 luglio 2020, data entro la quale gli uffici devono completare le verifiche in ordine alla validità della definizione.

Definizione liti per le società e associazioni sportive dilettantistiche
Infine, si specificano le regole particolari disciplinate dall'articolo 7 del Dl 119/2019, per le società e associazioni sportive dilettantistiche.

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