Contrattazione

Rapporto di lavoro somministrato e assegni familiari

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di Silvano Imbriaci

Con la sentenza 8 marzo 2019, n. 6870, la Sezione Lavoro affronta la questione del diritto agli assegni per il nucleo familiare per un lavoratore assunto a tempo indeterminato da un'agenzia di somministrazione di lavoro, in relazione ai periodi nei quali il lavoratore rimane in attesa di assegnazione e riceve l'indennità di disponibilità ex articolo 22, comma 3 del Dlgs n. 276/2003.

Il dubbio, infatti, deriva dalla normativa in materia di assegni familiari (articoli 2, comma I e III del Dl 69/88 conv. in l. 153/88, 1, 12 e 59 del Dpr 30 maggio 1955, n. 797), che condiziona l'accesso alla prestazione allo svolgimento effettivo di attività lavorativa e alla retribuzione, essendo eccezionali i casi di corresponsione dell'assegno in assenza di attività di lavoro. E, sotto altro profilo, dal fatto che l'indennità di disponibilità percepita tra una missione e l'altra, è esclusa dal computo di ogni istituto di legge e di contratto collettivo, secondo quanto disposto dall'articolo 22 del Dlgs n. 276/2003, e quindi anche dall'Anf.

La questione offre alla Sezione Lavoro l'occasione per analizzare sotto questa luce il contratto di somministrazione e la natura dell'indennità di disponibilità.

Posto che nella somministrazione l'agenzia che somministra il lavoro conclude un contratto con l'utilizzatore della forza lavoro (contratto di somministrazione) e un distinto contratto di lavoro somministrato con il lavoratore, nel quale quest'ultimo si obbliga a lavorare alle condizioni previste dai contratti di somministrazione che saranno stipulati dall'agenzia, la questione riguarda la natura del rapporto che lega agenzia e lavoratore, scisso dal destinatario dell'attività lavorativa (utilizzatore). È un rapporto un po' particolare, in quanto rimane in vita sia nella fase di messa a disposizione delle energie lavorative nei confronti dell'utilizzatore, sia nella fase di attesa di assegnazione, tra un contratto di somministrazione e l'altro. Questa fase di attesa caratterizza in senso continuativo il contratto di lavoro: ad essere discontinua è infatti la prestazione di lavoro offerta al terzo, non la subordinazione nei confronti dell'agenzia. È per questo che tali periodi di intervallo e di messa a disposizione sono compensati da una specifica indennità (di disponibilità) che non ha tutte le caratteristiche della retribuzione (in questo senso deve essere intesa l'esclusione dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo), ma che comunque costituisce somma versata al lavoratore soggetta a contribuzione previdenziale.

È qui il nodo del problema.

L'analisi dell'obbligo contributivo, infatti, porta a considerare che lo stesso comprende anche, in assenza di diverse indicazioni esonerative di legge, l'aliquota contributiva calcolata a titolo di Cuaf, tanto è vero che le aziende di somministrazione sono normalmente inquadrate nel terziario.

La rilevanza contributiva e anche a fini pensionistici dell'indennità in questione è dunque un dato pacifico e corrisponde alla persistenza del vincolo tra agenzia di somministrazione e lavoratore anche in assenza di effettiva prestazione lavorativa a favore dell'utilizzatore. In questa fase gli obblighi sono peraltro reciproci, perché il lavoratore conserva un obbligo di fedeltà, di non concorrenza e di disponibilità per la nuova missione, mentre l'agenzia, oltre all'obbligo indennitario, e agli obblighi di formazione, sopporta anche divieti di licenziamento senza i presupposti di legge. La natura dell'indennità di disponibilità è quindi chiaramente retributiva, e segnala l'attività del sinallagma funzionale tra una missione e l'altra.

Sotto questo profilo, il riconoscimento dell'Anf anche ai lavoratori somministrati, per la fase di disponibilità, è conforme alla ratio dell'istituto degli assegni familiari, in presenza di un sinallagma funzionale continuativo. La situazione del lavoratore somministrato è del tutto analoga a quella del lavoratore che ha diritto agli assegni familiari («lavoratori che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri»: articolo 1, Dpr 797/1855), secondo un'interpretazione del dettato normativo aperta a ricomprendere anche tutte le situazioni lavorative in cui non sia perfettamente calzante il rigido modello retribuzione vs prestazione lavorativa effettiva. Nel lavoro somministrato infatti, a rigore, volendo cioè accedere ad una interpretazione restrittiva, non vi sarebbero i presupposti per l'accesso all'Anf neanche nei periodi di effettiva prestazione a favore dell'utilizzatore, proprio perché l'utilizzatore è soggetto diverso rispetto all'agenzia. E allora occorre cambiare prospettiva e considerare rilevante e decisivo il sinallagma funzionale connesso ad un'obbligazione a carattere retributivo persistente, quali elementi che legittimano l'applicazione della normativa in tema di Anf, anche considerando la maggiore affinità di un'interpretazione estensiva rispetto alla ratio che presiede questo tipo di prestazione in favore del lavoratore e a tutela del proprio nucleo familiare, ossia la garanzia di un sufficiente reddito alle famiglie che ne siano complessivamente sprovviste.

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