Servono atto scritto e data di sottoscrizione
Un datore, pur sostenendo di aver delegato altri per la sicurezza, è condannato per lesioni colpose da infortunio. La Cassazione, nel respingere il suo ricorso, statuisce che una delega di funzioni, per essere valida, deve risultare da un atto scritto che abbia data certa, così da consentire la verifica dell’effettiva nomina e dello svolgimento di funzioni conferite anteriormente all’infortunio, e deve contenere l’accettazione del delegato. La Corte stabilisce anche che una firma, che sia posteriore alla predisposizione dell’atto, comporta lo spostamento della data di delega.
Corte di cassazione, quarta sezione penale, sentenza n. 15028 del 1° aprile 2014