Rapporti di lavoro

Intesa sullo scambio di informazioni in materia fiscale tra Italia e Liechtenstein

di Andrea Costa

Con il comunicato stampa numero 32 del 13 febbraio 2015 il ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato il raggiungimento di un'intesa in materia di scambio di informazioni di natura fiscale con il Liechtenstein che include:
-un accordo sul modello tax information exchange agreement (TIEA),
-un protocollo aggiuntivo in materia di richieste di gruppo.
Entrambi gli accordi entreranno in vigore a decorrere dalla data della firma, prevista prima del 2 marzo 2015, termine non a caso indicato dalla normativa italiana in tema di voluntary disclosure per individuare i Paesi cosiddetti “white list” ai fini della regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero.

Si tratta di un'intesa di rilevanza assoluta – ovviamente non limitata alla procedura di voluntary sopra richiamata – di contrasto permanente all'evasione fiscale, che costituisce la premessa per ulteriori passi verso l'intensificazione delle relazioni economiche e finanziarie dei due Paesi e l'avvio di negoziati per la definizione di una convenzione contro le doppie imposizioni, ad oggi assente.

Come specificato nel comunicato stampa, non appena entreranno in vigore l'accordo e il protocollo aggiuntivo, l'Italia «inserirà il Lichtenstein nelle white lists degli Stati che consentono lo scambio di informazioni di natura fiscale». Difatti, per diversi anni, il Liechtenstein è stato ricompreso tanto tra i Paesi di cui al Dm 4 maggio 1999 (Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato, assieme, tra l'altro, alla Confederazione Svizzera e al Principato di Monaco), quanto tra i Paesi di cui al Dm 21 novembre 2001 (la cosiddetta “Black list”, Individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'articolo 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi).

Più nel dettaglio, l'accordo sullo scambio di informazioni è basato sullo standard Ocse del modello di Tiea, un accordo finalizzato allo scambio di informazioni in materia fiscale elaborato laddove le parti non intendano stipulare una convenzione contro le doppie imposizioni. Il protocollo aggiuntivo, invece, costituisce uno strumento giuridico conforme all'articolo 26 del modello Ocse di convenzione contro le doppie imposizioni, che consente lo scambio di informazioni per identificare gruppi di contribuenti che intendano dissimulare cespiti patrimoniali non dichiarati.

Con una dichiarazione congiunta, inoltre, i due Paesi ribadiranno il reciproco impegno ad applicare, dal 2017, lo scambio automatico di informazioni di natura finanziaria sulla base del nuovo standard Crs (Common reporting standard), standard elaborato dall'Ocse e diretto a porre fine al segreto bancario.

Riguardo agli accordi in via di definizione con altri Paesi attualmente richiamati nei Dm 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001, si attendono prossime novità sul fronte dei rapporti con la Confederazione elvetica – con la modifica della relativa convenzione in materia fiscale e della disciplina dello scambio di informazioni – e con il Principato di Monaco.

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