Il livello contrattuale diverso esclude l’equivalenza delle mansioni
di Massimiliano Biolchini e Lorenzo Zanotti
Al fine di un corretto esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro - consistente nel potere di modificare unilateralmente le mansioni del dipendente - occorre tenere presente, da un lato, che le mansioni non possono considerarsi equivalenti per il solo fatto di essere riconducibili al medesimo livello di inquadramento contrattuale e, dall'altro, che l'appartenenza delle mansioni a livelli di inquadramento diversi ne esclude a priori l'equivalenza.
Tale duplice principio è stato ribadito...
Anche il sostituito non residente può chiedere il rimborso della ritenuta fiscale
di Salvatore Servidio