Congedo per l’assistenza ai disabili senza integrazioni a carico del datore
I permessi previsti dalla legge 104/1992 citati nel quesito sono remunerati con una indennità pari alla intera retribuzione globale di fatto giornaliera interamente a carico dell'ente previdenziale. L’Inps ha precisato (messaggio 13032/2005) che il datore di lavoro, nel calcolo della indennità da anticipare c/o Inps, deve considerare anche i ratei di mensilità aggiuntive (da recuperare successivamente quando queste ultime saranno effettivamente erogate). Poiché l’importo dell’indennità non necessita di integrazione da parte del datore di lavoro, non necessita del procedimento della lordizzazione a garanzia della retribuzione netta.