Adempimenti

Maternità e paternità anche senza contributi versati alla gestione separata Inps

di Paolo Rossi

Con la circolare 42/2016, l'Inps riprende le novità introdotte dal Dlgs 80/2015, per meglio chiarire alcuni aspetti che attengono l'astensione per maternità (5 mesi), il principio dell'automaticità delle prestazioni e i periodi indennizzabili a cavallo della riforma a vantaggio degli iscritti alla gestione separata.
Le misure oggetto della circolare sono state dapprima introdotte a carattere sperimentale, per le giornate di astensione riconosciute nell'anno 2015 (articolo 26 del Dlgs 80/2015), e successivamente rese definitive, anche per gli anni a seguire, dal Dlgs 148/2015.


Diritto all'indennità per un periodo di 5 mesi in caso di adozione e affidamenti preadottivi.
Sul punto l'Inps ricorda come il nuovo articolo 64 bis del testo unico sulla maternità (Dlgs 151/2001), nel testo modificato nel 2015 dalle disposizioni citate, non comporta variazioni sulle tutele già in atto, in quanto si limita ad armonizzare, nell'ambito delle disposizioni del testo unico, il disposto della sentenza della Corte costituzionale 257/2012, per effetto del quale il periodo indennizzabile per maternità è stato esteso da 3 a 5 mesi. La misura interessa la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, sia parasubordinati che liberi professionisti (si veda messaggio Inps 1785/2013).


Diritto alle indennità di maternità/paternità in caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente o associante.
Il successivo articolo 64-ter del testo unico, introdotto a decorrere dal 25 giugno 2015, estende ai lavoratori e alle lavoratrici iscritte alla gestione separata un principio tipico del rapporto previdenziale di lavoro subordinato, la “automaticità delle prestazioni”. Il meccanismo di diritto consente alle lavoratrici e ai lavoratori parasubordinati di percepire l'indennità di maternità (e laddove ricorre il diritto, il congedo di paternità) anche in caso di mancato versamento alla gestione dei relativi contributi previdenziali da parte del committente (l'aliquota per le prestazioni di maternità è attualmente pari allo 0,72%). Al riguardo, si rammenta che il principio in esame può sussistere solo in presenza di “contribuzione dovuta”, fatto che si configura solo se il committente ha pagato il compenso alla lavoratrice o al lavoratore parasubordinato, ma non ha effettuato il versamento della relativa contribuzione.

Nella la gestione separata l'obbligazione contributiva sorge nel rispetto del principio di cassa (momento in cui è pagato il corrispettivo imponibile), contrariamente all'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti che risponde al principio di competenza (momento in cui la retribuzione imponibile è maturata).
Da notare che il beneficio si applica solo in favore delle lavoratrici e dei lavoratori parasubordinati, in quanto non sono responsabili dell'adempimento dell'obbligazione contributiva che è in capo al committente. Gli altri assicurati alla gestione separata che sono direttamente responsabili dell'obbligazione contributiva, quali, ad esempio, i liberi professionisti, non godono dello stesso favore.
Il principio non trova applicazione, altresì, ai fini del diritto all'indennità di congedo parentale, che continua quindi ad essere riconosciuto a condizione che sussista il versamento effettivo di almeno 3 mesi di contributi nei 12 mesi presi a riferimento per l'indennità di maternità (12 mesi antecedenti alla data di inizio del congedo di maternità).


Periodi indennizzabili a cavallo del 25 giugno 2015
In mancanza del requisito contributivo effettivo, è possibile indennizzare in base alla contribuzione dovuta, i periodi di congedo di maternità/paternità ricadenti dall'anno 2015 in poi. Con particolare riferimento all'anno 2015, l'Inps precisa quanto segue:
- sono indennizzabili i periodi di congedo di maternità/paternità iniziati in data successiva al 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore della riforma);
- sono interamente indennizzabili i periodi di congedo di maternità/paternità “a cavaliere”, ossia in corso di fruizione alla predetta data, anche per la parte di congedo anteriore alla data della riforma;
- non sono indennizzabili, sulla base della contribuzione dovuta, i periodi di congedo di maternità/paternità che si sono conclusi prima del 25 giugno 2015; tali periodi pertanto sono indennizzati in presenza dei 3 mesi di contribuzione “effettiva” nei 12 mesi di riferimento;
- analogamente al punto che precede, non è possibile indennizzare in base alla contribuzione dovuta le giornate di congedo di maternità/paternità ricadenti nell'anno 2014;
- la contribuzione dovuta, infine, non è utile per l'indennizzo del congedo parentale, indipendentemente dal momento di fruizione.

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