Congedo maternità padre lavoratore dipendente
di Josef Tschoell
L’art. 28, D.Lgs. n. 151/2001 dispone che il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Non è prevista dunque l’astensione per congedo di paternità qualora la madre è casalinga. Al padre spetta invece il diritto al congedo parentale qualora la madre è ...