Ccnl Turismo, interpretazione autentica della disciplina sul lavoro stagionale ed intermittente
L'Ente Bilaterale Confederale Enbic (Commissione bilaterale nazionale di garanzia, interpretazione, certificazione e conciliazione) ha fornito un'interpretazione autentica, con vigenza dal corrente mese di dicembre, per il lavoro intermittente e lavoro stagionale per le aziende del settore turismo, agenzie di viaggio e pubblici esercizi che applicano il relativo Ccnl di Anpit, Alav, Cidec, Confimprenditori, Omi Italia Uai Terziari e Cisal.
Il contratto statuisce che nelle attività stagionali il contratto a termine può avere una durata massima di 8 mesi nell'anno solare, comprensivo di eventuali proroghe e i periodi di formazione, addestramento, chiusure e/o consegne e ferie godute.
Ai fini della determinazione del lavoro stagionale vi deve essere una condizione oggettiva: cioè attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate da aziende turistiche, che abbiano, nell'anno solare, un periodo di sospensione non inferiore a 70 giorni continuativi o a 120 giorni non continuativi.
Deve essere presente altresì una condizione soggettiva: il lavoratore opera in un'azienda turistica e che rende la sua specifica prestazione in attività che hanno criteri di stagionalità.
L'interruzione o sospensione dell'attività non potrà essere assoluta, ma dovranno permanere attività di custodia, manutenzione straordinaria e attività necessarie alla ripresa dell'attività tipica.
Sono escluse dal computo della durata massima di 8 mesi eventuali le attività correlate al lavoro stagionale ma che non previste dal Dpr n. 1525/1963, che saranno invece disciplinate dal contratto individuale con altri istituti.
Si può stipulare un contratto di lavoro intermittente per l'attività di trattamenti antiparassitari e potatura degli alberi con cadenza pluriennale o annuale, in quanto tale attività è riconducibile alle fattispecie previste dal Ccnl per le quali è ammessa tale tipologia contrattuale.
L'instaurazione del contratto intermittente non può essere continuazione di analoghe mansioni svolte con contratto stagionale altrimenti qualificabili come elusione di legge.
Ccnl Laterizi (industria)
di Studio Associato Paola Sanna e Luca Vichi





