Congedo per le lavoratrici del credito vittime di violenza di genere
di Alberto Bosco
L'articolo 24 del Dlgs 15 giugno 2015, n. 80, in sintesi, al comma 1, stabilisce che la dipendente di datore pubblico o privato, escluso il lavoro domestico, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, ha diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi a tale percorso di protezione per un periodo massimo di 3 mesi.
Il comma 2 aggiunge che le lavoratrici titolari...
Entro il 1° giugno 200 euro di welfare ai dipendenti dell’industria metalmeccanica
di Cristian Callegaro