Contenzioso

Non licenziabile la dipendente che non contesta ad un sottoposto la commissione di un reato

di Mauro Pizzin


Nei licenziamenti per ragioni disciplinari, anche se la disciplina collettiva preveda un determinato comportamento come giusta causa o giustificato motivo soggettivo di recesso, il giudice investito dell'impugnativa deve comunque verificare l'effettiva gravità della condotta addebitata al lavoratore.
E' ribadendo questo principio, già fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, che la Corte di cassazione ha confermato lquanto deciso dalla Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, la quale aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato a una lavoratrice che in due circostanze non aveva impedito ad un'altra dipendente, a lei gerarchicamente sottoposta, di sottrarre diversi sacchi di pellet dal punto vendita dell'azienda per cui entrambe lavoravano. Secondo i giudici di merito, infatti, sulla lavoratrice licenziata non poteva gravare altro compito nei confronti del datore di lavoro se non quello, assolto, di avvertire i propri superiori, non potendosi richiedere al dipendente in servizio di contestare verbalmente ad un sottoposto la commissione di un reato.
Una tesi, quest'ultima, accolta anche dalla Cassazione, che con la sentenza n. 8407/18, depositato ieri, ha respinto le censure sollevate dall'azienda ricorrente, secondo cui, in particolare, il non poter richiedere al dipendente in servizio di contestare al lavoratore a lui gerarchicamente sottoposto la commissione di un reato contrasterebbe con gli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto e con l'obbligo di fedeltà nei confronti del datore.
Secondo la Corte, invece, l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solo in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali o addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto. A tali principi, per i giudici di legittimità, si è attenuta la sentenza impugnata, la quale ha accertato come la lavoratrice avesse provveduto, nel primo episodio contestato, ad avvertire dell'accaduto il capo settore, senza peraltro che alcuno intervenisse per conto dell'azienda o desse indicazioni sulle iniziative da prendere, e, nel secondo episodio, avesse avvertito l'assistente di filiale.

La sentenza n8407/18 della Corte di cassazione

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