Indennità una tantum 200 euro, lavoratori intermittenti
di Antonio Carlo Scacco
La domanda
Si rappresenta il caso di lavoratori intermittenti, senza alcuna indennità di disponibilità, che, pur soddisfacendo i requisiti previsti dall'art.31 del DL e dalla Circolare Inps 73/2022, nel mese di Luglio non prestino servizio (pur se formalmente in forza) per effetto della mancata chiamata e che, pertanto, non abbiano diritto ad alcuna retribuzione. In questi casi, laddove il dipendente abbia compilato l'autocertificazione, è corretto redigere comunque la busta unicamente con il Bonus o non ne hanno diritto perchè non percepiscono l'indennità di disponibilità?
La circolare INPS 73/2022 ha specificato che con la retribuzione di luglio 2022 i datori di lavoro dovranno pagare l'indennità anche, tra gli altri, ai lavoratori intermittenti laddove “in forza nel mese di luglio” 2022, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di cui ai commi 13 e 14 dell'articolo 32 del decreto legge 50/2022. E' pertanto necessario stabilire cosa si intende con la espressione “in forza”. E' utile ricordare che tale locuzione fu introdotta (dato statistico...