Rapporti di lavoro

Trasferte, recuperi contributivi per il passato

di Enzo De Fusco

Il regime fiscale e previdenziale delle trasferte si applica a condizione che l’indennità sia erogata per i giorni effettivi di lavoro esterno e non a carattere fisso, ossia indipendentemente da quando il lavoratore si reca in trasferta. Lo ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza 16263/2018 (consolidando un orientamento tracciato dalla stessa Cassazione a sezioni unite, nella sentenza 27093/2017). Una pronuncia che potrebbe aprire al recupero dei contributi versati in eccedenza dalle aziende, nei limiti degli ultimi cinque anni (si veda l’altro articolo in pagina).

Il caso analizzato dalla Corte riguardava un’azienda di impianti elettrici che, oltre all’installazione, offre un servizio di manutenzione. Questa modalità di lavoro è comune a moltissime aziende artigiane, industriali o commerciali.

Queste aziende si avvalgono di lavoratori che svolgono una prestazione sempre all’esterno, sia nella fase di installazione dell’impianto, sia nella fase di manutenzione.

L’azienda in questione riconosceva al lavoratore un’indennità di trasferta in relazione a ogni giornata di effettiva prestazione svolta. Quindi, le somme non spettavano nei casi di assenze per ferie, malattia, infortuni e altri casi legittimi di assenza previsti dalla normativa. L’azienda, seguendo le istruzioni del ministero del Lavoro (nota 8287/2008) e dell’Inps (messaggio 27271/2008) aveva applicato il regime fiscale e contributivo delle trasferte, in base all’articolo 51, comma 5 del Tuir. Vale a dire per le trasferte in Italia (ma fuori dal Comune dell’impresa), esenzione fiscale e contributiva dell’indennità fino a 46,48 euro al giorno, elevata a 77,47 euro al giorno per le trasferte all’estero: in pratica, un’esenzione che copre l’intera indennità, nella maggior parte dei casi. L’azienda era arrivata a questa conclusione poiché gli stessi enti avevano precisato che il regime fiscale e contributivo del trasfertismo (previsto dall’articolo 51, comma 6 del Tuir e consistente nell’esenzione dell’indennità fino al 50%) trovava applicazione solo qualora la corresponsione al dipendente dell’indennità fosse in misura fissa, vale a dire non strettamente legata alla singola trasferta.

Nonostante queste istruzioni, alcuni ispettori dell’Inps avevano comunque ritenuto il comportamento dell’azienda un illecito, recuperando un importo corrispondente al 50% dei contributi dovuti sull’indennità di trasferta. Peraltro, al verbale si è anche accodato l’Inail richiedendo la propria quota parte di premio.

Sia il Tribunale, sia la Corte d’appello di Torino avevano dato torto all’azienda, ritenendo corretto il ragionamento fatto dagli ispettori sull’applicazione del più oneroso regime fiscale e contributivo previsto per i trasfertisti abituali in base all’articolo 51, comma 6, del Tuir, che prevede appunto il prelievo forfettario sul 50% delle indennità corrisposte.

La Corte d’appello è arrivata a questa conclusione dando rilievo alla modalità di svolgimento della prestazione e non a quella di erogazione dell’indennità. Questa posizione è stata completamente ribaltata dalla Cassazione, con la sentenza 16263/2018, che ha richiamato la norma di interpretazione autentica contenuta nell’articolo 7-quinquies del Dl 193/2016. Una norma, quest’ultima, che stabilisce una serie di condizioni contestuali per far scattare il regime del trasfertismo (comma 6 dell’articolo 51 del Tuir):

• la mancata indicazione della sede di lavoro nel contratto o nella lettera di assunzione;

• lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

• la corresponsione al dipendente di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, senza distinguere se si sia effettivamente recato in trasferta e dove.

Una norma che era stata messa in discussione con l’ordinanza interlocutoria 9731/2017 della Cassazione, stabilendo che «l’intervento del legislatore, ancorché autodefinitosi di interpretazione autentica (...) pare attribuire un significato che non poteva in alcun modo essere incluso nel novero dei significati possibili». La Cassazione a sezioni unite, nella sentenza 27093/2017 aveva stabilito poi che la norma di interpretazione autentica è conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, poiché tale norma retroattiva ha attribuito alla norma interpretata un significato non solo compatibile con il suo tenore letterale ma più aderente alla originaria volontà del legislatore.

Con la sentenza 16263/2018 si consolida l’orientamento giurisprudenziale, almeno di legittimità. Le aziende più prudenti che avevano scelto il regime fiscale dei trasfertisti, dovranno valutare se, in presenza dei requisiti, modificare la loro scelta applicando il regime più favorevole.

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