Accomodamenti ragionevoli purché la prestazione rimanga utile
In caso di sopravvenuta inidoneità alle mansioni, l’attività del dipendente deve comunque risultare compatibile con le esigenze dell’azienda
Con l’ordinanza 24994/2025 dell’11 settembre, la Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema dei licenziamenti per sopravvenuta inidoneità alle mansioni, soffermandosi in particolare sul contenuto e sui limiti degli “accomodamenti ragionevoli” che il datore di lavoro è tenuto ad adottare in base all’articolo 3, comma 3-bis, del Dlgs 216/2003. Secondo la Corte, gli accomodamenti sono ragionevoli nella misura in cui non comportino un sacrificio degli assetti organizzativi tale da eccedere...
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Sezione Lavoro