Assegno ordinario per massimo 12 mesi da parte del Fondo di solidarietà del credito cooperativo
Con il messaggio 3097 del 25 luglio 2017, l'Inps illustra la deliberazione numero 2 dell'11 aprile 2017 con cui il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà del credito cooperativo ha ridefinito i criteri di precedenza per le prestazioni di assegno ordinario.
Finalità del fondo
Il fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo è stato istituito dal decreto interministeriale 82761 del 20 giugno 2014 e ha lo scopo di erogare prestazioni a sostegno del reddito, tra cui assegni ordinari d'importo pari all'integrazione salariale, in caso di processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione o sospensione temporanea di attività o di lavoro.
La nuova delibera
La deliberazione 2/2017 stabilisce che le domande di accesso alle prestazioni di assegno ordinario, presentate a decorrere dal 1° gennaio 2017, non possono riguardare interventi superiori ai 12 mesi.
Ciò sempre nel rispetto dei limiti previsti dal comma 4, articolo 9 del decreto citato. Più precisamente l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore a due volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti nel trimestre precedente dall'azienda stessa, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e delle prestazioni, relative sia a programmi formativi sia ad assegni ordinari, già deliberate e fruite da parte dell'azienda istante.
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