Entra in vigore la riforma del lavoro carcerario
di Armando Montemarano
Le tre caratteristiche del lavoro carcerario, quale configurato nella legge 354/1975, erano l'obbligatorietà (il detenuto non vi si poteva sottrarre), l'onerosità (era retribuito) e la funzione rieducativa (non aveva natura punitiva, non costituendo un elemento della pena).
Le direttrici della riforma
Il lavoro carcerario può essere svolto sia all'interno dell'istituto penitenziario, alle dipendenze dell'amministrazione oppure di terzi, sia all'esterno. Di fatto, secondo i dati forniti dal Dipartimento...