Rapporti di lavoro

Esonero contributivo per gli autonomi under 40 in agricoltura

di Josef Tschöll

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Si presenta ricco per il settore agricolo il pacchetto di misure varate con la legge di bilancio per il 2017 (legge 232/2016). Accanto alla esenzione ai fini Irpef, per il triennio 2017-2019, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, l'aumento delle percentuali di compensazione Iva (solo per animali vivi della specie bovina e suina), il ripristino dell'agevolazione fiscale relativa ai trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani finalizzati all'arrotondamento della proprietà contadina (imposta di registro in misura fissa) e l'aumento degli stanziamenti del Fondo per il rilancio del comparto cerealico è stata inserita anche una misura per l'esonero contributivo a favore dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP), con età inferiore a 40 anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017.

Soggetti beneficiari e durata dell'esonero
L'articolo 1, comma 344, della legge di bilancio dispone che, al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (indicati all'articolo 1 del Dlgs 99/2004) con un età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1º gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (Ivs), per un periodo massimo di 36 mesi.
Trascorso il primo periodo di esonero totale di trentasei mesi, il beneficio contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66% e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento.
I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professioni aventi i requisiti di età e di nuova iscrizione, nel 2017 possono dunque beneficiare di una riduzione totale e parziale dei contributi pensionistici per un periodo di cinque anni. La norma non condiziona questo beneficio allo svolgimento dell'attività in zone svantaggiate o montane.
Il secondo periodo del comma 344 prevede poi che l'esonero contributivo spetta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, in presenza delle nuove iscrizioni di cui al primo periodo, nonché ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quaranta anni che nell'anno 2016 hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 601/1973, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate in base all'articolo 15 della legge 984/1977. Di conseguenza possono fruire del beneficio contributivo anche i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (con età inferiore a 40 anni) che si sono già iscritti durante il 2016, ma a condizione che si tratti di aziende che svolgono la loro attività in zone montane o svantaggiate. Per questi l'Inps dovrà dunque ricalcolare le rate di versamento dei contributi già spediti e/o versati.

Limitazioni per l'esonero
La norma condiziona poi l'esonero contributivo al divieto di cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Inoltre il comma 345 introduce un ulteriore limite che è quello imposto dalla normativa in materia di aiuti di Stato. Il beneficio contributivo si applica nei limiti previsti dai regolamenti Ue 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
Gli aiuti de minimis nel settore agricolo sono regolati, in particolare, dal regolamento Ue 18 dicembre 2013, numero 1408/2013.
Si tratta di quegli aiuti di importo complessivo non superiore a 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari che per la loro esiguità e nel rispetto di date condizioni soggettive ed oggettive non devono essere notificati alla Commissione, in quanto non ritenuti tali da incidere sugli scambi tra gli Stati membri e dunque non suscettibili di provocare un'alterazione dalla concorrenza tra gli operatori economici. Tale importo è però molto inferiore rispetto a quello fissato nel regolamento Ue 1407/2013 (200.000 euro), sugli aiuti de minimis per la generalità delle imprese.

Beneficio contributivo solo parziale
La norma esonera i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali solamente dal versamento della contribuzione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (Ivs). Saranno dunque in ogni caso dovuti i contributi per l'Inail e di maternità. In attesa di un chiarimento ufficiale si ritiene che il contributo addizionale previsto dall'articolo 17 della legge 160/1975 possa rientrare nell'esonero perché dovuto per l'adeguamento delle pensioni dei coltivatori diretti e dunque riferito alla contribuzione pensionistica.

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