ApprofondimentoContenzioso

Ferie e orario di lavoro nel comparto scuola

di Davide Zavalloni

N. 35

Guida al Lavoro

La Cassazione, con due sentenze relative al comparto scolastico, si esprime con la prima sull'orario di lavoro del personale docente, in esso includendo il tempo impiegato per la partecipazione ad un corso sulla sicurezza, e, con la seconda, sancisce la legittimità della collocazione in ferie del personale ATA nei giorni di chiusura prefestiva delle scuole.

Massima

  • Lavoro (rapporto di) – Personale docente del comparto scolastico – Partecipazione ad un corso sulla sicurezza durante il periodo di sospensione dell'attività didattica ma al di fuori del normale orario di lavoro osservato dal docente – Riconoscimento di un surplus di orario – Infondatezza Cass. ordinanza 11 agosto 2025, n. 23084 – Pres. Doronzo – Rel. Garri; ric.te S.M.; controric.te M.I.

    Qualora un docente partecipi – nel corso del mese di giugno, allorquando l'attività di insegnamento è sospesa ma lo stesso risulti comunque in servizio – ad un corso sulla sicurezza, deve ritenersi che la predetta partecipazione sia legittimamente avvenuta durante l'orario di lavoro, indipendentemente dalla collocazione temporale del corso (fattispecie in cui il corso si era svolto di pomeriggio mentre il normale orario di lavoro del docente era spalmato sulle ore mattutine. La Corte di Cassazione, confermando integralmente la sentenza impugnata, ha ritenuto che il corso fosse stato svolto durante l'orario di lavoro e ha respinto la domanda del docente volta al riconoscimento di un'attività aggiuntiva al normale orario di lavoro)

  • Lavoro (rapporto di) – Personale A.T.A. del comparto scolastico – Collocazione in ferie d'ufficio di quest'ultimo nei giorni di chiusura prefestiva delle scuole – Legittimità Cass. ordinanza 20 agosto 2025, n. 23608 – Pres. Di Paolantonio – Rel. Bellè; ric.te C.P.; controric.te M.I.

    Conformemente al consolidato principio secondo cui la fissazione dei periodi feriali spetta al datore di lavoro – se pur nel rispetto di eventuali limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva -, legittimamente l'Amministrazione scolastica ripone in ferie il lavoratore nei giorni di chiusura prefestiva delle scuole. Un tal potere risulta oltremodo congruamente esercitato, tenuto conto che la contiguità tra le due giornate in questione (quella prefestiva e quella festiva) ben garantisce al lavoratore il riposo e il recupero delle energie psico-fisiche.

Verrebbe da pensare, leggendo le due sentenze in commento, che chi già gode di una certa tolleranza nell'espletamento dell'orario di lavoro (se non addirittura di un vero e proprio sgravio, come nel caso dell'insegnante di cui alla prima delle due sentenze, considerato in servizio – e dunque retribuito – pur in assenza della relativa controprestazione) sia tentato di pretenderne ancora di più, perfino ad onta del buon senso prima ancora che della ragionevolezza.

Il caso deciso da Cass. 11 agosto 2025...