La Cassazione, con due sentenze relative al comparto scolastico, si esprime con la prima sull'orario di lavoro del personale docente, in esso includendo il tempo impiegato per la partecipazione ad un corso sulla sicurezza, e, con la seconda, sancisce la legittimità della collocazione in ferie del personale ATA nei giorni di chiusura prefestiva delle scuole.
Verrebbe da pensare, leggendo le due sentenze in commento, che chi già gode di una certa tolleranza nell'espletamento dell'orario di lavoro (se non addirittura di un vero e proprio sgravio, come nel caso dell'insegnante di cui alla prima delle due sentenze, considerato in servizio – e dunque retribuito – pur in assenza della relativa controprestazione) sia tentato di pretenderne ancora di più, perfino ad onta del buon senso prima ancora che della ragionevolezza.
Il caso deciso da Cass. 11 agosto 2025...


