Il divieto di compensazioni tra debiti previdenziali e crediti di imposta nella più recente giurisprudenza lombarda
In alcune recenti pronunce della magistratura lombarda, la compensazione di debiti previdenziali con controcrediti di natura fiscale sarebbe preclusa nel nostro sistema. L'art.17, d. lgs. n.241/1997 non consentirebbe la compensazione cd. orizzontale ossia tra debiti previdenziali e crediti di imposta (Irpef, Iva etc.) ma solo quella cd. verticale ossia tra debiti e crediti omogenei.
Il Tribunale di Brescia nell'ordinanza del 22 febbraio 2022, n. 1251 investito della questione della legittimità del rifiuto di rilascio del DURC statuisce l'illegittimità della compensazione di debiti contributivi con crediti di natura fiscale (come ad esempio il credito IVA) poiché non sorretta da specifica disposizione di legge che sostenga espressamente la liceità della compensazione fra partite aventi natura differente. "In ambito contributivo, non è mai stata adottata una disposizione di legge che consenta la compensazione di obbligazioni previdenziali riferibili a soggetti differenti o che permetta una estinzione di tali debiti mediante controcrediti di natura fiscale, anche se facenti capo al medesimo soggetto."
Analogamente secondo il Tribunale di Milano 19 ottobre 2021, n.2207 "la compensazione tra crediti di natura fiscale e debiti contributivi è preclusa nel nostro sistema … l'art. 17 d. lgs. n. 241/97, infatti, stabilisce che in caso di pagamento dei contributi dovuti all'Inps e delle altre somme a favore …degli enti previdenziali, è ammessa la facoltà di procedere ad una eventuale compensazione dei crediti solo in relazione ad obbligazioni dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Argomentando in tal senso la stessa Corte d'Appello di Milano 6 maggio 2021 è giunta ad escludere la possibilità di compensare debiti previdenziali Inps con crediti tributari di altri soggetti per effetto di accolli tributari.
Le conclusioni a cui giungono i Tribunali lombardi si pongono in contrasto con argomenti di natura sistematica, letterale e con la prassi consolidata degli enti. Innanzitutto, l'interpretazione dell'art.17 d. lgs. n.241/1997 non considera il contenuto della legge delega n.662/1996. In effetti il Governo era stato delegato ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a "semplificare" gli adempimenti dei contribuenti e nello specifico alla "unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso; effettuazione di versamenti unitari, anche in unica soluzione, con eventuale compensazione, in relazione alle esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi, delle partite attive e passive, con ripartizione del gettito tra gli enti a cura dell'ente percettore" (cfr. art.3, comma 134 legge delega n.662/1996). In secondo luogo, l'interpretazione della richiamata giurisprudenza disattende quanto previsto nell'art.17-bis d. lgs. 241/1997 così come introdotto dall'art.4, comma 8, d. lgs. n.124/2019 che per appalti di particolare rilevanza si esclude alle imprese appaltatrici o affidatarie e alle imprese subappaltatrici "la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti" impiegati in appalti, "in deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1".
Infine nella prassi amministrativa si è sempre ammessa la compensazione tra debiti previdenziali e crediti fiscali. Nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.452/2008 si precisa che "nell'ipotesi di compensazione del credito tributario con debiti previdenziali, mediante modello F24, il sistema informativo procede automaticamente all'imputazione della somma nella contabilità dell'ente beneficiario (Inps), contro addebito a carico dell'ente depositario del credito (Erario)".
L'orientamento dei giudici lombardi, non solo non convince ma, ove si consolidasse, potrebbe avere una portata dirompente per le imprese: solo per fare un esempio, precluderebbe la possibilità di ottenere il DURC estinguendo il debito previdenziale tramite compensazione del credito IVA.