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Il licenziamento nella piccola impresa: eccezioni procedurali e sostanziali

di Federico Manfredi

N. 35

Guida al Lavoro

Il licenziamento nelle piccole imprese è disciplinato da un insieme di norme che limitano il recesso libero del datore, imponendo la presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il giudice deve verificare l'effettività della riorganizzazione aziendale e il rispetto dell'obbligo di repêchage, senza entrare nel merito delle scelte imprenditoriali. Per i licenziamenti disciplinari, invece, la legittimità dipende dalla gravità dell'inadempimento e dalla lesione del vincolo fiduciario, valutata alla luce di criteri oggettivi e soggettivi. Le piccole imprese sono escluse dalla disciplina dei licenziamenti collettivi prevista dalla L. 223/1991, con conseguente applicazione delle sole regole sui licenziamenti individuali plurimi. Tale esclusione, giustificata dalla dimensione ridotta delle imprese, è però oggetto di critiche dottrinali per la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori delle aziende più grandi.

1. La disciplina generale del recesso ad iniziativa del datore di lavoro.

I contratti di durata sono tutti quei negozi giuridici a contenuto patrimoniale che non spiegano i propri effetti in via istantanea, bensì contemplano un rapporto che necessita di spiegarsi nel tempo o ripetersi in modo periodico affinché possano raggiungere lo scopo perseguito dalle parti. L'ordinamento – tuttavia – vede di cattivo occhio accordi che vincolino le parti all'esecuzione di prestazioni lungo archi di tempo significativi, vigendo finda tempi immemori il principio di divieto dei contratti...