L'indennità sostitutiva del preavviso, cui è attribuita natura retributiva, deve ritenersi assoggettata "ipso facto" al relativo obbligo contributivo, nel momento stesso in cui il licenziamento intimato senza il corrispondente periodo di preavviso acquista efficacia, restando in contrario irrilevante che il lavoratore licenziato rinunci ad essa, non potendo il negozio abdicativo, che proviene dal lavoratore, incidere sul diritto dell'ente previdenziale al pagamento della contribuzione già maturata.
Massima
Indennità sostitutiva del preavviso – obbligazione contributiva INPS – sussiste – rinuncia del lavoratore al preavviso – irrilevanza Cass., sez. lav., ord. 2 settembre 2025, n. 24416
La regola del minimale contributivo, posta dal d.l. n. 338 del 1989, art. 1, prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilite da leggi. La norma fa riferimento alla retribuzione dovuta per legge e non a quella effettivamente corrisposta dal datore. Sono dunque irrilevanti inadempimenti contrattuali del datore verso il lavoratore che implichino omesso pagamento o pagamento della retribuzione in misura inferiore a quella dovuta per legge, come sono irrilevanti accordi tra datore e lavoratore in base ai quali si stabilisca la non debenza della retribuzione
I fatti di causa e la fase di merito
La Corte d'Appello di Bologna, territorialmente competente, riformava la pronuncia emessa dal Tribunale di Ravenna quale giudice di prime cure, dichiarando l'insussistenza di un obbligo contributivo in carico alla società appellante in riferimento all'indennità sostitutiva del preavviso, non corrisposta a tredici lavoratori licenziati nel periodo intercorrente tra il 30 novembre 2012 e il 30 agosto 2013.
La questione veniva fatta oggetto di un verbale ispettivo pochi mesi dopo l'ultimo licenziamento...