L'indennità sostitutiva del preavviso, cui è attribuita natura retributiva, deve ritenersi assoggettata "ipso facto" al relativo obbligo contributivo, nel momento stesso in cui il licenziamento intimato senza il corrispondente periodo di preavviso acquista efficacia, restando in contrario irrilevante che il lavoratore licenziato rinunci ad essa, non potendo il negozio abdicativo, che proviene dal lavoratore, incidere sul diritto dell'ente previdenziale al pagamento della contribuzione già maturata.
I fatti di causa e la fase di merito
La Corte d'Appello di Bologna, territorialmente competente, riformava la pronuncia emessa dal Tribunale di Ravenna quale giudice di prime cure, dichiarando l'insussistenza di un obbligo contributivo in carico alla società appellante in riferimento all'indennità sostitutiva del preavviso, non corrisposta a tredici lavoratori licenziati nel periodo intercorrente tra il 30 novembre 2012 e il 30 agosto 2013.
La questione veniva fatta oggetto di un verbale ispettivo pochi mesi dopo l'ultimo licenziamento...


