[1] Un primo importante intervento di riduzione dello spazio operativo dell'esonero si ebbe con Corte Cost. 9 marzo 1967, n. 22 che estese, per un verso, l'ambito della responsabilità civile al datore anche per il fatto commesso da qualunque dipendente in rapporto di occasionalità necessaria con le mansioni svolte, e, per altro, ampliò l'ammissibilità dell' accertamento del fatto reato in sede civile anche alle ipotesi di estinzione del reato per prescrizione.
[2] Per un dettagliato riepilogo degli interventi della Corte Costituzionale, v. DE LUCA M., La valutazione del danno alla persona del lavoratore ai sensi delle novità introdotte dal D.Lgs. 38/2000, relazione all' incontro di studi organizzato dal Consiglio Superiore della Ma-gistratura, Il contenzioso in materia di previdenza ed assistenza, 6-8 ottobre 2003.
[3] Vedi A. CIRIELLO, Il danno differenziale nella giurisprudenza, Rivista critica di diritto del lavoro, 2008, 47.
[4] Per un approfondimento v. D'ORIANO, op. cit.
[5] Cass. 15-11-2022, n. 33639
[6] Cass. 10-4-2017, n. 9166
[7] Cass. 2-4-2019, n. 9112
[8] RIVERSO: La legge di bilancio: filosofia di una riforma che alleggerisce gli oneri economici per le imprese e diminuisce il risarcimento per i lavoratori invalidi in www.questionegiustizia.it 2019 e M. D'ORIANO, op. cit.
[9] Vedi Cass.2-3-2018, n. 4972
[10] Vedasi Tribunale Palermo 18-12-2007, nella quale si legge " la prima e più evidente conseguenza della estensione della copertura assicurativa è che il lavoratore infortunato non deve più rivolgersi al datore di lavoro per ottenere il risarcimento del danno biologico: può e de-ve agire nei confronti dell'Inail" ; Tribunale Vicenza, 3 giugno 2004, Riv.it.dir.lav., 2005, II, 356 con nota di F. ROSSI; Trib. Torino, 22 ottobre 2003. In dottrina mostra perplessità sulla sussistenza del danno differenziale V. LUCIANI, Rivista Degli Infortuni E Delle Malattie Professionali, 2005 Fasc 1, parte 1 , p. 15. In tale prospettiva si evidenzia come il riconoscimento di un danno differenziale porterebbe a notevoli difficoltà di ordine pratico con frazionamento della responsabilità (indennizzo da parte dell'Inail; differenziale da parte del datore) in assenza di espressa previsione normativa.
[11] Corte Cost. n. 87/1991
[12] Cfr. per tutte Cass. 14-6-2022, n. 19182
[13] Trib Genova, 18 luglio 2007, che rileva come, citando la giurisprudenza di legittimità "qualora il convenuto, nel contestare di essere titolare dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio, indichi come tale il terzo, quest'ultimo non assume la qualità di litisconsorte necessario, ma il giudice ne può disporre l'intervento con provvedimento eminentemente discrezionale, sicché, ove il processo prosegua nonostante la mancata esecuzione di tale provvedimento, la sentenza non può considerarsi inutiliter data" (Cass., 22-9- 2004, n. 19003).
[14] Cass. 17-7-1996 , n. 6460, Giur.it, 1998, con nota di T. SALVIONI.
[15] Cass. 11-1-2008, n. 576, Cass. Pen., 2009, fasc 1 sec 2 pag 69 con nota di BLAIOTTA R., Causalità e colpa: diritto civile e diritto penale si confrontano.
[16] S.TORRACA, Le malattie professionali nel diritto penale, 1994, 34.
[17] Così espressamente R. RIVERSO, Esiste ancora l'esonero del datore di lavoro dalla respon-sabilità civile dell'art. 10 del t.u. 1124/1965?, Il Lavoro nella giurisprudenza, 2008, p. 1083 ss. Vedi anche CASOLA, op. cit.
[18] Così espressamente D'ORIANO, op. cit, a cui si rinvia per un approfondimento.
[19] Cass. 14 aprile 2008, n. 9817. V. anche Cass. 19-6-2020, n. 12041, Giur.it, 2021,fasc. 2, p. 378 con nota di LUDOVICO G, Verso il completo superamento dell'esonero datoriale dalla responsabilità civile. (Tutela previdenziale antinfortunistica e responsabilità civile)
[20] Per una approfondita analisi dei criteri di liquidazione dei danni in tema di danno differenziale, v. RICCHEZZA V, Vademecum per la liquidazione dei danni, relazione al corso P21051 Scuola Superiore della Magistratura, 22 giugno 2021.
[21] V. D'ORIANO cit,
[22] Trib. Reggio Calabria 9-6-2010, Trib. Bassano del Grappa, 7 novembre 2005, n. 59; in tal senso anche Trib. Vicenza, 4 gennaio 2007, n, 321 ; Trib. Arezzo 14 marzo 2007, n. 235; Trib. Pisa 23 gennaio 2008, n. 19. V.anche CORSALINI, Il danno differenziale dopo la legge di bilancio 2029: una riforma favorevole ai lavoratori, www.ridare.it, 8.
[23] Cass. 14-10-2016, n. 20807; Cass. 2-4-2019, n. 9112
[24] V. D'ORIANO, cit.
[25] RIVERSO La legge di bilancio: filosofia di una riforma…., cit.
[26] Così espressamente A. CIRIELLO, Il risarcimento del danno differenziale alla luce della giurisprudenza di legittimità e dei più recenti interventi normativi, Milano, 2019
[27] Per una compiuta analisi dell'azione di regresso si veda R.RIVERSO, Il sistema indennitario INAIL: profili processuali e sostanziali, relazione all'incontro di studi organizzato dal Consi-glio Superiore della Magistratura, Roma, 28 aprile 2010. e D'ORIANO M, cit.
[28] Corte Cost. 405/1999; Corte Cost. 134/1971.
[29] Vedi Corte Cost. 4 maggio 1972, n. 78, in Riv. Inf. Mal. Prof., 1972, II, p. 107 ss.; Corte Cost. 31 marzo 1988, n. 372, in Foro It., 1988, I, c. 3014; Corte Cost. 29 ottobre 1999, n. 405, in Mass. Giur. Lav., p. 267, con nota di SPAGNUOLO VIGORITA L., Brevi riflessioni in tema di responsabilità dell'imprenditore, p. 246
[30] Corte cost. 22 giugno 1971, n. 134, in Foro It., 1971, I, c. 1774; Cass. Sez. un. 5160/2015; in dottrina MARINO V., La responsabilità del datore per infortuni e malattie da lavoro, F. Angeli, Milano, 1990, p. 236 ss.; PERA G., L'assicurazione contro gli infortuni sul la-voro e la responsabilità civile secondo i giudici costituzionali, Riv. Inf. Mal. Prof., 1967, I, p. 901 ss..
[31] Cass. Sez. Un. 16 aprile 1997, n. 3288, in Resp. Civ. Prev., 1997, p. 353, con nota di MARANDO G. Nella giurisprudenza costituzionale Corte Cost. 14 aprile 1988, n. 444, in Riv. Inf. Mal. Prof., 1988, II, p. 133, per la quale "l'azione di regresso dell'INAIL nei con-fronti del datore di lavoro si configura come azione autonoma, perché l'istituto fa valere un diritto proprio, nascente direttamente dal rapporto assicurativo". In dottrina: DE MATTEIS A., Infortuni sul lavoro e malattie professionali, Giuffrè, Milano, 2011, p. 1143; DE MATTEIS A., GIUBBONI S., Infortuni sul lavoro e malattie professionali, Giuffrè, Milano, 2005, p. 1000 ss..
[32] Cass. 19-9-2012, n. 15716 secondo cui mentre la domanda proposta dal lavoratore nei confronti del datore ha il proprio fondamento nel contratto di lavoro, con l'azione di regresso l'INAIL fa valere un diritto nascente direttamente dal rapporto assicurativo, sicchè solo per il lavoratore è sufficiente che dimostri il danno e la sua riconducibilità al titolo negoziale e si limiti ad allegare l'inadempimento datoriale, spettando all'imprenditore l'onere della prova del-la causa non imputabile, mentre "in tema di azione di regresso grava, invece, sull'INAIL l'onere di allegare e provare il fatto-reato, nei suoi elementi costitutivi".
[33] Cass. 19-6-2020, n. 12041, cit.
[34] V. R. RIVERSO, Il sistema indennitario Inail citato ed in giurisprudenza Cass. 15-10-1998, n. 10207 secondo cui In tema di azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro responsabile dell'infortunio subito dal lavoratore anche nel sistema del nuovo codice di procedura penale vale quanto affermato per il precedente sistema sicché, ove il datore di lavoro sia una società in nome collettivo, ancorché si sia formato il giudicato penale di condanna nei confronti di un socio e legale rappresentante della società in relazione all'infortunio subito dal dipendente, è da escludere che l'INAIL possa opporre alla società il giudicato penale ove questa non abbia partecipato al giudizio penale come responsabile civile. La società, infatti, ha soggettività giuridica distinta da quella dei soci
[35] Così espressamente Cass. 25-3-2005, n. 6478
[36] Per un approfondimento sul punto si veda P. SCOGNAMIGLIO, cit.
[37] Per una disamina completa delle differenze tra azione di regresso e surroga, si rinvia nuova-mente a D'ORIANO M, op. cit., da cui sono tratte le considerazioni del testo. Si veda anche UNGARO M., Sulla differenza tra il regresso ex art. 11 T.U. 30 giugno 1965 e la surroga di cui all'art. 1916 c.c.: una controversia che può dirsi risolta, in Riv. Inf. Mal. Prof., 1975, II, p. 139 ss.
[38] Cass. 17-7-2009, n. 16780
[39] Cass. 21-11-2019, n. 30472
[40] Cass. 12-11-2019, n. 29219
[41] Così osserva correttamente D'ORIANO, op, cit.
[42] R.RIVERSO, Op. ult. cit.