*La presente relazione riproduce, con i necessari adattamenti, il testo dell'intervento tenuto dallo scrivente al corso TM 25019 della Scuola Superiore della Magistratura, Firenze-Scandicci, 11 settembre 2025.
Per una approfondita analisi del danno differenziale, v. CASOLA, Esonero da responsabilità del datore di lavoro e conseguenze processuali in tema di danno differenziale, Riv.it.dir.lav., n. 1, 2009, 71 ss., e più di recente D'ORIANO M., Danno differenziale: inquadramento sistematico e criteri di liquidazione, intervento al corso D25094 di Formazione della Scuola Superiore della Magistratura, formazione decentrata Corte Appello Napoli, 20 marzo 2025.
Sia consentito rinviare anche a P. SCOGNAMIGLIO, Il danno differenziale rispetto alla pre-stazione Inail, Mass. Giur. Lav, 2011, n° 4, p. 256 ss, da cui è tratto in gran parte questo paragrafo.
Il tema della responsabilità risarcitoria per il danno alla persona nello svolgimento di attività lavorativa suscita vivaci contrasti nel dibattito dottrinale e giurisprudenziali per il complicato raccordo tra il sistema civile risarcitorio e la tutela assicurativo-previdenziale dell'INAIL.
La tutela accordata dall'Inail infatti non garantisce il risarcimento integrale al lavoratore che abbia subito un danno in conseguenza della sua attività lavorativa e che può quindi agire nei confronti del...


