L'articolo analizza la legittimità degli accordi sui controlli a distanza nelle aziende (non agricole) che non raggiungono la soglia dei 16 dipendenti, soffermandosi sulla possibilità di stipulare intese con RSA costituite convenzionalmente e non ex lege. Evidenzia come i requisiti previsti dagli artt. 19 e 35 Statuto dei Lavoratori siano inderogabili: la costituzione di una RSA e la validità degli accordi ex art. 4 sono riservate solo a soggetti sindacali in possesso dei requisiti legali e dimensionali, in assenza dei quali l'unica via è l'autorizzazione amministrativa. Ogni riconoscimento pattizio datoriale non attribuisce prerogative statutarie e gli accordi stipulati in difetto sono nulli, con pesanti ricadute in tema di privacy, responsabilità penale e sanzioni amministrative. Solo la contrattazione collettiva, nell'esercizio della sua funzione normativa, può legittimamente estendere le tutele sindacali alle imprese che non raggiungono i requisiti dimensionali previsti dalla legge, assicurando il rispetto del modello delineato dal legislatore.
Il continuo progresso tecnologico ha portato il tema del controllo a distanza dei lavoratori al centro del dibattito giuridico e sociale, imponendo la necessità di trovare un equilibrio tra le esigenze organizzative dell'impresa e la tutela dei diritti dei dipendenti.
Il quadro normativo: tra garanzie procedurali
La giurisprudenza ha da tempo chiarito che, se è vero che il datore di lavoro dispone di un potere di controllo sull'adempimento della prestazione lavorativa, tale facoltà deve necessariamente essere bilanciata con il diritto del lavoratore...
I punti chiave
- Il quadro normativo: tra garanzie procedurali
- Il carattere inderogabile dei requisiti dell'articolo 19 e il divieto di riconoscimento pattizio
- La conferma della Corte Costituzionale
- La distinzione tra agibilità sindacali e prerogative statutari
- Le agibilità sindacali
- Prerogative statutarie
- Il ruolo della contrattazione collettiva
- L'apparato sanzionatorio
- Conclusioni




