ApprofondimentoRapporti di lavoro

La prosecuzione del rapporto di lavoro oltre l'età pensionabile

di Davide Zavalloni

N. 37

Guida al Lavoro

Massima

  • Lavoro (rapporto di) – Prosecuzione dell'attività lavorativa ex art. 24, comma 4, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. in l. n. 214 del 2011 - Diritto potestativo del lavoratore - Esclusione - Prosecuzione di fatto del rapporto – Intervenuto accordo per facta concludentia – Sussistenza – Licenziamento intervenuto prima del 70mo anno di età – Illegittimità Cass., Ord. 20 agosto 2025, n. 23603 – Pres. Doronzo – Rel. Buffa

    La disposizione dell'art. 24, comma 4, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. nella l. n. 214 del 2011, non attribuisce al lavoratore il diritto potestativo di proseguire nel rapporto di lavoro fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, in quanto la norma non crea alcun automatismo, ma si limita a prefigurare condizioni previdenziali di incentivo, sulla cui base le parti possano consensualmente stabilire la prosecuzione dello stesso rapporto per un lasso di tempo che può estendersi fino a 70 anni di età. Il relativo consenso non deve necessariamente esprimersi in forma scritta ben potendo derivare anche dal comportamento concludente tenuto dalle parti nella fase successiva al raggiungimento dell'età pensionabile.

  • Lavoro (rapporto di) – Persona giuridica – Delibera assembleare - - Atto interno – Manifestazione di volontà da parte dell'organo esecutivo dell'eente ai fini della rilevanza esterna – Necessità – Fattispecie Cass., Ord. 20 agosto 2025, n. 23616 – Pres. Doronzo – Rel. Leone

    Costituisce principio fondamentale dell'agire della persona giuridica quello secondo cui per l'espressione esterna della volontà occorre sempre l'intermediazione dell'organo rappresentativo. Pertanto, quando uno dei contraenti è una persona giuridica, la delibera assembleare avente ad oggetto la formulazione di uno degli elementi dell'accordo contrattuale a norma degli artt. 1325, n. 1 e 1326 cod. civ., costituisce atto interno della società, mentre la rilevanza esterna è affidata alla dichiarazione dell'organo esecutivo dell'ente (fattispecie in cui la corte territoriale aveva valutato non vincolante tra le parti la delibera del CDA relativa al mantenimento in servizio di un lavoratore al momento della maturazione al suo diritto alla pensione. La Corte di Cassazione ha confermato tale statuizione, sulla base del predetto incipit)

Nel momento in cui le statistiche mostrano un progressivo aumento di dipendenti che rimangono al lavoro nonostante la già raggiunta età di pensionamento, può risultare interessante soffermarsi su problematiche tipiche di questa particolare appendice del diritto del lavoro.

Nel descritto contesto Cass. 20 agosto 2025, n. 23603 capita dunque "a pallino" e la coeva sentenza n. 23616 costituisce di essa e di tutto il plesso nozionistico in questione un formidabile corollario applicativo.

Veniamo dunque...