Rapporti di lavoro

Le festività di Sant’Ambrogio e dell’Immacolata in busta paga

Il trattamento economico da riconoscere varia in relazione al fatto che ci sia o no prestazione lavorativa o l’utilizzo degli ammortizzatori sociali

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di Michele Regina

L'8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione, quest'anno cade di giovedì, mentre il 7 dicembre per la Città di Milano – e per i Comuni che lo hanno come Santo Patrono – ricorre la festività di Sant'Ambrogio, che invece cade di mercoledì. Di seguito alcune informazioni per i datori di lavoro, tenuti a osservare le disposizioni di legge, oltre che quelle della contrattazione collettiva nazionale di settore, a cui si fa espresso rinvio per particolari e diverse discipline.

Nel caso in cui le festività siano godute, senza prestazione lavorativa, deve essere corrisposto ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile, bensì ad ore quali, ad esempio, i somministrati, un trattamento economico di festività rapportato a un 1/6 della retribuzione settimanale. La festività che non coincida con la domenica non comporta alcun trattamento aggiuntivo per gli impiegati e gli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile, in quanto detta festività è già compresa nello stipendio mensile.

Quando vi sia prestazione lavorativa nella giornata festiva verrà riconosciuto, oltre al compenso spettante anche quello per le ore lavorate, incrementato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo come da contratto applicato: si fa pertanto rinvio alla loro consultazione.

Se la festività infrasettimanale interviene in un periodo di fruizione di ammortizzatori sociali, il compenso previsto per la festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa perché a carico dell'azienda, per i lavoratori:
– a orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.

Invece il trattamento economico per la festività è a carico della Cassa per i lavoratori:
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.

Per riassumere:
– retribuzione a ore: sempre a carico del datore di lavoro le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, nonché tutte le festività che cadono nei primi 15 giorni dall'inizio della Cig/Fis. Dopo i primi 15 giorni, sono a carico dell'Inps le festività infrasettimanali escludendo sempre sabati e domeniche;
– Cig a orario ridotto: a carico del datore di lavoro.In caso di festività retribuite è riconosciuto il diritto alla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare.La retribuzione erogata per le festività è imponibile ai fini fiscali e previdenziali.

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