Maggiorazione straordinario
L’orario a tempo parziale è quello inferiore a quello “normale” definito come tale dal contratto collettivo o, in difetto di previsione contrattuale, dalla legge (40 ore settimanali). Supponendo che l’orario normale applicato sia pari a 40 ore settimanali, e che il part time sia pari a 30 ore (75%), dalla 31a alla 40a ora si tratta di lavoro supplementare, e non straordinario. In tal caso, quindi, si applica l’art. 6, co. 1 e 2, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, i quali così dispongono: a) nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, il datore può richiedere, entro i limiti dell’orario normale di lavoro ex art. 3 del D.Lgs. n. 66/2003, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l’orario concordato fra le parti ai sensi dell’art. 5, co. 2, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi. b) se il contratto collettivo applicato al rapporto non disciplina il lavoro supplementare, il datore può richiedere lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25% delle ore settimanali concordate. In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. In alternativa è possibile procedere alla forfettizzazione del lavoro supplementare, tenendo però presente che tale indennità deve essere congrua rispetto all’attività prestata, che va precedentemente quantificata.
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