Minimale contributivo fuori dal raggio d’azione del contratto di prossimità
Inoltre per determinarlo si deve fare riferimento al contratto collettivo più affine all’attività svolta
Il contratto collettivo di prossimità non può derogare in pejus al minimale contributivo stabilito ai fini previdenziali. Questo il principio affermato dall’ordinanza 19467/2025, con la quale la Cassazione ha ribadito che l’accordo stipulato in base all’articolo 8 del decreto legge 138/2011, anche se legittimamente sottoscritto per affrontare situazioni di crisi aziendale, non è idoneo a ridurre l’obbligo contributivo minimo in capo al datore di lavoro.
La vicenda prende le mosse da un contenzioso...
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