SpecialiPratica Professionale

Operazioni di fine anno, ricalcolo necessario per la tassazione dei benefit

di Michela Magnani e Matteo Ferraris

N. 47

Guida al Lavoro

Il conguaglio dei compensi in natura: i punti di attenzione per il 2025

Nel corso del conguaglio di fine anno 2025 occorrerà porre particolare attenzione al conguaglio dei compensi in natura; l'anno in corso, è stato caratterizzato dall'iterazione del potenziamento della franchigia prevista dall'articolo 51, comma 3 TUIR associata alla possibilità di rimborsare talune spese relative all'abitazione principale.

Il doppio valore-limite nei fringe benefit esenti

Per il 2025 la norma di favore per le erogazioni in natura viene confermata e prorogata sino al 2027.

Il valore limite previsto dall'articolo 51, comma 3 TUIR per...

  • [1] Si vedano in proposito l'articolo 12 del D.L. n. 115/2022 (c.d. decreto Aiuti-bis), l'articolo 40 del D.L. n. 48/2023 (c.d. decreto Lavoro) e l'articolo 1, comma 16 della L. n. 213/2023

  • [2] Sono tali i figli che abbiano un reddito non superiore a 4mila euro ovvero a 2.840,51 euro in caso di età superiore a ventiquattro anni. Tale limite è calcolato al lordo degli oneri deducibili.

  • [3] In quanto rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai suoi familiari di cui all'articolo 12 del TUIR indipendentemente dalla convivenza con il contribuente.

  • [4] Evidentemente in tale ipotesi, il locatore che viene rimborsato delle spese sostenute per le utenze non potrà, a sua volta, beneficiare dell'agevolazione in commento per le medesime spese, in quanto queste ultime, poiché oggetto di rimborso, non possono essere considerate effettivamente sostenute.

  • [5] Da cui può scaturire una responsabilità penale in caso di dichiarazioni false o mendaci.

  • [6] In particolare nella risposta viene specificato che "Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente, così come illustrati nell'istanza, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto, con riserva di riscontro nelle sedi competenti e non si estende a questioni diverse da quelle oggetto di specifica richiesta, quali, ad esempio, la sussistenza delle condizioni previste dalla norma per usufruire dell'agevolazione".

  • [7] Analogamente a quanto previsto in tema di detrazioni per studenti fuori sede (cfr circolare 04.04.2008, n. 34/E).

  • [8] Non è stato chiarito dalla circolare in commento, ma si ritiene condivisibile quanto sostenuto dalla circolare 1/2025 del Consorzio Studi e ricerche fiscali del Gruppo Intesa San Paolo relativamente al fatto che, in assenza di esclusioni espressamente previste dalla norma, nel rispetto delle condizioni previste, l'agevolazione possa trovare applicazione anche nel caso in cui il lavoratore dipendente cessi o abbia cessato il rapporto di lavoro con una società e venga assunto a tempo indeterminato nel corso del 2025 da un'altra azienda appartenente al medesimo Gruppo societario ovvero, nel caso di trasformazione, nel corso del 2025, del rapporto di lavoro dipendente da tempo determinato a tempo indeterminato.

  • [9] In proposito la stessa circolare ricorda che, come precisato dalla risposta a interpello 30 gennaio 2025, n. 17 è sufficiente l'autocertificazione con sottoscrizione in originale e allegata copia del documento d'identità del sottoscrittore.

  • [10] Vista la diversa tipologia di "franchigia" delle due agevolazioni è evidente che il datore di lavoro ricondurrà la parte eccedente il limite dei fringe benefit (1.000 o 2.000 euro) tra i rimborsi di cui ai commi da 386 a 389 dell'articolo 1, della legge di bilancio 2025 invece che tra i fringe benefit.

  • [11] Il nuovo articolo 51, comma 4, lett. a) del TUIR in vigore dal 1° gennaio 2025, prevede infatti che, per determinare il valore del compenso in natura per gli autoveicoli "di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base …..[delle tariffe ACI ndr]. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in".

  • [12] Seguendo i criteri indicati dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 46/E/2020 l'espressione "nuova immatricolazione" richiamata nella norma descrive i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2025.

  • [13] Il testo della nuova norma è il seguente "48-bis. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché' per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025".